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News - 16/01/2021

Dpcm 14 gennaio 2021

Intervallo temporale di applicazione: 16 gennaio 2021-5 marzo 2021

Vi informiamo che nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Si illustrano, di seguito, le novità:

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Le misure di carattere generale sono contenute nell’art.1:

Dispositivi di protezione e distanza di sicurezza

Viene ribadito, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m. e di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, salvo le eccezioni menzionate nel Dpcm.

Spostamenti

Dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, o per motivi di salute.

E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata virgola di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

E' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, per una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 05:00 e le 22:00, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi .

Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità o per motivi di salute.

E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Attività economiche e didattiche

Per quanto riguarda le attività economiche, viene prevista:

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- la chiusura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;

- la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

- la riapertura di musei e altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- l’adozione da parte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attivita' didattica in presenza. La restante parte dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali; l'attivita' didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina;

- l’apertura delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

- l’apertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.), nel rispetto dei protocolli approvati;

- la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti; 

Per quanto riguarda le attività di ristorazione:

- l’esercizio delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

- dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati;

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per quanto riguarda l’asporto, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) esso è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Regioni con rischio basso (area bianca)

Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure previste dall’art.1 del Dpcm, relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivita' disciplinate.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesta un' incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo due e con un livello di rischio almeno moderato ovvero che si collocano in uno scenario di tipo uno e con un livello di rischio alto secondo quanto stabilito dal Documento di prevenzione e risposta COVID-19  - evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano l' 8 ottobre 2020 (allegato 25 al Decreto) (art.2).

In queste Regioni vige:

a) il divieto di ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

c) la possibilità di spostarsi dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;

d) la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

e) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati protocolli e le linee guida diretti a prevenire e contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto nonché, fino alle 22:00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dei codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00;

f) la ripresa in presenza delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado segue le stesse previsioni già illustrate con riguardo all’area “gialla”. 

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19, sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesta un' incidenza settimanale dei contagi superiori a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si colloca in uno scenario almeno di tipo tre e con un livello di rischio almeno moderato secondo quanto stabilito dal Documento di prevenzione risposta al Covid 19-evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l' 8 ottobre 2020 (allegato 25 al Decreto) (art.3)

In questi territori:

a) fermo restando la possibilità di spostarsi presso una sola abitazione privata con i limiti e le condizioni di cui al punto b) sopra elencato e dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (punto c) sopra elencato), è vietato spostarsi all’interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze, tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità appositamente individuate (allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;

c) sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

d) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati protocollo le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè, fino alle 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00;

e) restano aperte le attività di parrucchieri e barbieri oltre che lavanderie e pompe funebri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici;

f) restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

g) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita' scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del Dpcm, rispettano i contenuti dei vari Protocolli condivisi per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 (art.4).

Misure di informazione e prevenzione sull’ intero territorio nazionale

Vengono previste misure di informazione con estensione capillare nell’intero territorio nazionale (art.5).

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero ed obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Vengono previsti divieti e limitazioni per gli spostamenti tra stati allo scopo di contenere la diffusione del virus, nonché obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art.6,7).

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Vengono elencati gli obblighi a cui si devono attenere le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del Decreto, anche se asintomatiche (art.8).

Sono previste eccezioni e casi particolari.

Obblighi dei vettori e degli armatori

Nell’articolo vengono elencati gli obblighi che devono rispettare i vettori e gli armatori (art.9).

Possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute.

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto di specifiche linee guida ed attenendosi a specifici obblighi (art.10).

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del Dpcm, nonche' delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del Dpcm (art.11)

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori (art.12).

 

Il Provvedimento è allegato.

 

Allegati
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