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News - 19/05/2021

Decreto "Riaperture bis” - DL 18 maggio 2021, n.65 - in vigore dal 18/5

In zona gialla previste rilevanti ma graduali modifiche. Leggi qui le principali.

Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021, il Decreto Legge 18 maggio 2021 n.65: “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

 

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

· Dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ossia dal 18 maggio 2021 e fino al 6 giugno 2021, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021 e fino al 20 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;

· Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

· Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;

· Anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;

· Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;

· Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);

· Dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;

· Dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;

· Parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;

· Tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;

· Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;

· Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

· In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

Come accennato in premessa, l’articolo 13, comma 1, del Decreto-Legge (Disposizioni in materia di scenari di rischio delle Regioni) modifica il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: la collocazione delle Regioni nell’area di rischio è parametrata in base all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19:

  • Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies , le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale;
  • Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto;
  • Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies, , all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020;
  • il comma 16-septies e' sostituito dal seguente:

Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b)"Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.».

Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonche' delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

  • La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita' di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

 

Essa e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Il provvedimento è allegato.

Allegati
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