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News - 20/06/2021

Ministero salute – Ordinanza 18 giugno 2021

Nuove misure in materia di ingressi nel territorio nazionale

Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.145 del 19-06-2021 l’Ordinanza 18 giugno 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

-Chiunque  fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del  DPCM 2  marzo  2021, ha   l'obbligo   di presentazione al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia deputato ad effettuare controlli, di una delle  certificazioni  verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e  n. 2021/954, da cui risulti:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del completamento del prescritto ciclo vaccinale  da  almeno  quattordici giorni;

b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti  all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare  con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi restando gli obblighi  di  dichiarazione  previsti  dal  Decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021  e  dall'art.  3 dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio  2021,  tali disposizioni  non  si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),f), g), l), m), n), o) del Decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri 2 marzo 2021.

Per i  soggetti provenienti dal Regno Unito di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord (compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi britanniche nell'isola di Cipro), sono previste disposizioni particolari.

-La compilazione del Passenger Locator Form non e'  richiesta  in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di  permanenza  di durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate  a distanza non superiore a 60 km dal luogo di  residenza,  domicilio  o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;

-La compilazione del Passenger Locator Form non e'  richiesta  in caso di permanenza di durata non superiore alle  quarantotto  ore  in localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione,  purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;

-Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-Cov-2, l'ingresso nel  territorio  nazionale  e'  consentito,  altresi',  ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone  e  dagli  Stati  Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di  una  certificazione verde  COVID-19  rilasciata  dalle  rispettive  autorita'   sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della  presente Ordinanza; tali disposizioni non si applicano, purchè non insorgano sintomi, nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 2 marzo 2021;

- Fermo restando quanto previsto dal Decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le  misure  di  cui  all'art.  1 dell'Ordinanza  del  Ministro  della  salute  29  aprile  2021,  come integrate e reiterate dalle Ordinanze del  Ministro  della  salute  6 maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli  spostamenti  dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino  al  30  luglio 2021;

-A  tutti  coloro  che  hanno  soggiornato  o   transitato   nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi  Gibilterra,  Isola  di Man, Isole del Canale e basi britanniche  nell'isola  di  Cipro),  e' fatto altresi' obbligo di:

 a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui  all'art.2, comma 1, della citata  Ordinanza  del  Ministro  della  salute  14 maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a  un  periodo  di  cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la  dimora  nei termini di cui ai commi da 1  a  5,  dell'art.  51  del  Decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2   marzo   2021,   previa comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per territorio;

b) effettuare  un  ulteriore  test  molecolare  o  antigenico  al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.

A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi restando gli obblighi  di  dichiarazione  previsti  dal  Decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021  e  dall'art.  3 dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio  2021,  tali  disposizioni non  si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 2 marzo 2021;

-Sono previste specifiche esenzioni per i bambini di età inferiore a sei anni ed in generale per minori  che  viaggiano  con  almeno  un  genitore  o  con  un accompagnatore.

La presente Ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e  fino al 30 luglio 2021.

Il Provvedimento è allegato.

 

 

 

 

Allegati
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