Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 25/07/2021

Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105 - Leggi qui tutte le novità più importanti del DL entrato in vigore il 23/07/2021

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.

Vi informiamo che nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il Decreto Legge è composto da 14 articoli e da un allegato. Si espongono , di seguito, le novità:

Proroga dello stato di emergenza nazionale

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  prorogato con  deliberazioni  del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Modifiche al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e al Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33

Si segnala, nel Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, la sostituzione del comma 16-septies dell’articolo 1, che determina nuovi criteri per il passaggio delle Regioni da un colore all’altro.

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni e Province autonome. Dal primo agosto, i due parametri principali saranno:

·      il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;

·      il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Sono denominate:

a) "Zona   bianca": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e'  inferiore  a  50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due  seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  15  per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina  di  regia  di  cui  al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti e destinati ad altre attivita';

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore a 50 e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o  superiore  a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle  due  seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  30  per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.

La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia' esistenti e destinati ad altre attivita';

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nelle  lettere a), b) e d);

d) "Zona rossa": le regioni  nei  cui  territori  l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area  medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'  superiore  al  30  per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti e destinati ad altre attivita'.

Impiego certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

·      aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);

·      essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

·      essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Al Decreto-Legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9 e' inserito l’art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19): dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9 del Decreto Legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi esercizio,  di cui all'articolo 4 del DL 22 aprile 2021 n.52, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni sportivi, di cui all'articolo 5 del DL 22 aprile 2021 n.52;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di cui all'articolo 5-bis del DL 22 aprile 2021 n.52;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui all'articolo 6 del DL 22 aprile 2021 n.52, limitatamente alle attivita' al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 del DL 22 aprile 2021 n.52;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui all'articolo 8-bis, comma 1 del DL 22 aprile 2021 n.52, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e casino', di cui all'articolo 8-ter del DL 22 aprile 2021 n.52;

i) concorsi pubblici.

Tali disposizioni si  applicano  anche  nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita' siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le singole zone e non si applicano ai soggetti:

·      Esclusi per eta' dalla campagna vaccinale;

·     Esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Con  Decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette certificazioni,  al  fine  di  consentirne  laverifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse contenuti.

Nelle more dell'adozione  del  predetto  Decreto, possono  essere  utilizzate  le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' su citate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni menzionate.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

Vengono modificati i commi 1 e 2 dell’art.5 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi COVID-19.

In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50 per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi, per ogni singola sala.

Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Restano  sospesi  gli  spettacoli aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto delle condizioni previste,  nonche'  le  attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Misure per gli eventi sportivi

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

·      In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

·      In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

Proroga  dei  termini   correlati   con   lo   stato   di   emergenza epidemiologica da COVID-19

I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Disposizioni transitorie e finali

Resta fermo, per quanto non diversamente disposto  dal  presente Decreto, quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  19  del  2020,  dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  Decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di  cui  al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo  2,  comma  1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il provvedimento è allegato.

Allegati
Per informazioni
Tel. 0684499511
daniela.quaranta@un-industria.it
×

Daniela Quaranta Leoni




Roma

Telefono: 0684499511
Mail: daniela.quaranta@un-industria.it

Temi: economia,centro studi,sviluppo economico,statistiche,università,ricerca,trasferimento tecnologico,


Tel. 0684499334
chiara.antonelli@un-industria.it
×

Chiara Antonelli




Roma

Telefono: 0684499334
Mail: chiara.antonelli@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,sanità,salute,enti locali,confindustria,


Tel. 0684499292
adelaide.iones@un-industria.it
×

Adelaide Iones




Roma

Telefono: 0684499292
Mail: adelaide.iones@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,Enti locali,Confindustria,


Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index