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News - 02/08/2021

Ministero salute – Circolare 30 luglio 2021

Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021

Si espone , di seguito, il contenuto della Circolare 30 luglio 2021 del Ministero della salute (Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021):

In merito all’accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10- bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);

- data/e di somministrazione del vaccino;

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

 

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:

- italiano;

- inglese;

- francese;

- spagnolo.

Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:

- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);

- Spikevax (Moderna);

- Vaxzevria (AstraZeneca);

- Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

Il Provvedimento è allegato.

Allegati
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