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News - 15/10/2021

Green Pass - Dpcm 12 ottobre 2021 - Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021

Modifiche alle modalità di controllo del Green Pass per la verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità

Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. n.246 del 14 ottobre 2021 il Dpcm 12 ottobre 2021 : Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

Apportando alcune modifiche al DPCM del 17 giugno 2021, il Governo ha previsto alcune modifiche alle modalità di controllo del Green Pass.

I soggetti preposti alla verifica del certificato verde Covid-19 potranno richiedere in anticipo, rispetto alla prestazione lavorativa, l’informativa sul possesso del Green pass a particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in base a turnazioni o lavoratori connessi all’erogazione di servizi essenziali), ciò al fine di contemperare specifiche esigenze di natura organizzativa.

In particolare, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:

a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;

c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale  delle amministrazioni pubbliche con  almeno  mille  dipendenti,  anche  con uffici di servizio dislocati in piu' sedi fisiche, e la  PN-DGC,  per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validita' da parte dei propri dipendenti.

Nelle more del rilascio e  dell'eventuale  aggiornamento  delle certificazioni verdi COVID-19 da parte  della  piattaforma  nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei  documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di  analisi,  dai medici di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta  che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art.  9  del  decreto-legge  n.  52  del  2021 (.."a)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute; c) effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o   molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel  rispetto  dei  criteri stabiliti  con  circolare  del  Ministero  della  salute,  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2 "..), in coerenza con  il  disposto  dell'ultimo  periodo  del  comma  10  del medesimo articolo ("Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di  concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali, sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare l'interoperabilita'  tra  le  certificazioni  verdi  COVID-19  e   la Piattaforma  nazionale  -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea, tramite il Gateway europeo").

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche  effettuate  con  le modalita' di cui al comma 10, lettere b), c) e d), l'interessato  non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso  di validita', lo stesso ha diritto di richiedere che la  verifica  della propria certificazione verde COVID-19 sia  nuovamente  effettuata  al momento dell'accesso  al  luogo  di  lavoro  mediante  l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4 .

Efficacia del Provvedimento: dal 14 ottobre 2021 

Si allegano il Dpcm ed i relativi allegati tecnici.

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