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News - 18/10/2021

Sportello Crediti d'imposta - Credito d’imposta settore tessile e moda

Definite le modalità di comunicazione per accedere al credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino

Con il provvedimento n.262282, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione per accedere al credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto a favore del settore tessile e della moda che, a causa dell’emergenza Covid-19, ha registrato un aumento delle rimanenze finali. L’agevolazione è stata inizialmente introdotta per il 2020 con la legge di conversione del decreto Rilancio (Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 48 bis) e successivamente, con il decreto Sostegni-bis, l’agevolazione è stata estesa anche al 2021. 

Si ricorda che tale credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, come individuate dal Decreto Mise del 27 luglio 2021;
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti “solari”);
  • in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, c. 1, Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (2017, 2018 e 2019 per le rimanenze del 2020 e 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno a fine 2021).

Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art 17 del D.Lgs n. 241/1997 nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Decreto Sostegni bis:

  • € 95 milioni per il 2021
  • € 150 milioni per il 2022.

I termini di presentazione della comunicazione saranno resi noti con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. 

 

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