Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.282 del 26-11-2021 è stato pubblicato il Decreto -Legge 26 novembre 2021 n.172 : “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali”.
Il Provvedimento introduce, in via transitoria, il c.d. “super green pass”, ovvero lo strumento che il Governo ha deciso di mettere in campo per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19, dovuta anche alle nuove varianti.
Si espongono, di seguito, le novità:
Obblighi vaccinali
Adempimento dell’obbligo vaccinale
Con una modifica del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, viene “allargato” il concetto di adempimento dell’obbligo vaccinale, comprendendo, a far data dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l’obbligo non sussiste e la vaccinazione può essere omessa o differita.
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (controllo dai parte dei responsabili delle strutture sull’obbligo vaccinale e sanzioni).
Estensione dell’obbligo vaccinale
Personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n.124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e degli Istituti penitenziari
Con una modifica del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, viene inserito l’articolo sull’obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 anche per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, organismi della legge n.124 del 2007 , istituti penitenziari e delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno), ad esclusione di quello che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati.
Sanzioni
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e delle strutture assicurano il rispetto dell’obbligo.
La violazione delle disposizioni sul controllo del rispetto dell’obbligo è sanzionata ai sensi dell’art.4 commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000; in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima).
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Vengono apportate modifiche all’articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (le modifiche si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021):
1. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-Cov-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera a), ha una validita' di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.
La certificazione verde è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
La certificazione verde COVID-19 e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute e ha validita' dalla medesima somministrazione.
Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria, ovvero l’esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
La certificazione cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
2. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
La certificazione cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
3. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 che ha validita' di nove mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (le nuove disposizioni si applicano dal 6 dicembre 2021):
A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
a-bis) alberghi e strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita' al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';
i) concorsi pubblici.
Fino al 31 dicembre 2021 e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, comprendendo anche quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti (che prima erano esclusi);
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita' a campione.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Le disposizioni si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021).
Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
La fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti altresì ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Nelle zone gialla e arancione queste disposizioni si applicano in particolare ai servizi di ristorazione , ad eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, delle mense e catering continuativo su base contrattuale, a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis (accesso ai servizi ed attività in zona bianca).
Disposizioni transitorie
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono consentiti anche ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Nei servizi sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (accesso ai servizi ed attività in zona bianca).
Controlli e campagne di informazione
Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni verdi. Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.
Campagne di informazione
Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-Sars-CoV-2.
Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021
E’ possibile consultare il Provvedimento al seguente link: LINK