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News - 15/12/2021

Ministero salute – Ordinanza 14 dicembre 2021

Nuove misure più restrittive per gli ingressi dai Paesi dell’UE ed Extra UE

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova Ordinanza che sarà valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio 2022.

Di seguito, le novità:

Le nuove misure per gli arrivi dall’Ue

Viene sostituito il comma 2 dell’art.3 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021.

L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
  • presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;
  • In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Paesi exra UE

Viene sostituita la lista di Stati e territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al Dpcm 2 marzo 2021, come già modificata dall’articolo 4 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021.

I viaggiatori in arrivo dai Paesi dell'elenco D (Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao) dovranno (sostituzione lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della citata Ordinanza del Ministero della salute 22 ottobre 2021):

  • presentare al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione   verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo,  a  seguito  di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di  una  certificazione rilasciata dalle autorita' sanitarie  competenti  a  seguito  di  una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA). Le  persone  che  hanno  soggiornato  o  transitato,   nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone  e  Stati  Uniti  d'America,  possono,  altresi', esibire la  certificazione  verde  COVID-19  di  avvenuta  guarigione ovvero  la  certificazione  rilasciata  dalle   autorita'   sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni possono  essere  esibite  in  formato  digitale  o cartaceo;
  • presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al secondo punto, fermo restando l'obbligo di sottoporsi  al  test molecolare o antigenico previsto al terzo punto, si  applica la  misura dell'isolamento fiduciario  per  cinque  giorni   presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al Dpcm 2 marzo 2021 (tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco), l’articolo 5 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, comma 3, lettera b), è così sostituito:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale;

c) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;

d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento  fiduciario  di  cui alla lettera c).

Modifica art.6, c.1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 - Casi in cui non si applicano la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove  previsti

A condizione che non insorgano  sintomi  da  COVID-19,  e  fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form  e  di sottoposizione  a  test  molecolare  o  antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7,  lettere  d),  e), h), i), m), n), p), q) del decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Quindi, vengono esclusi gli alunni e gli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.

Proroga di alcune misure contenute nell'Ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021

Le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, concernenti il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

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