Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova Ordinanza che sarà valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio 2022.
Di seguito, le novità:
Le nuove misure per gli arrivi dall’Ue
Viene sostituito il comma 2 dell’art.3 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021.
L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) è consentito alle seguenti condizioni:
Paesi exra UE
Viene sostituita la lista di Stati e territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al Dpcm 2 marzo 2021, come già modificata dall’articolo 4 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021.
I viaggiatori in arrivo dai Paesi dell'elenco D (Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao) dovranno (sostituzione lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della citata Ordinanza del Ministero della salute 22 ottobre 2021):
In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al secondo punto, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto al terzo punto, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al Dpcm 2 marzo 2021 (tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco), l’articolo 5 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, comma 3, lettera b), è così sostituito:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale;
c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera c).
Modifica art.6, c.1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 - Casi in cui non si applicano la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti
A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Quindi, vengono esclusi gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Proroga di alcune misure contenute nell'Ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021
Le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, concernenti il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.