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News - 08/01/2022

Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Entrata in vigore: 8 gennaio 2022

Vi informiamo che nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Di seguito, si espongono le novità:

1)Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

Sanzioni pecuniarie

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria di cento Euro in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

2)Obbligo di accesso dei lavoratori pubblici e privati ai luoghi di lavoro con il Green Pass Rafforzato

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dall'art.9, c.10, del DL n.52/2021.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico.

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'art.9-septies, c.7, del DL n.52/2021.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (vds.paragrafo n.1).

Sanzioni

La violazione delle disposizioni sulla verifica dell'obbligo vaccinale e sul possesso della certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nonchè quella sul divieto di accesso ai luoghi di lavoro in violazione delle nuove disposizioni, è sanzionata ai sensi dell'art.4, c.1,3,5,9 del DL 25/03/2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n.19.

Resta fermo quanto previsto dall'art.2, comma 2-bis, del DL 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n.74.

3)Accesso a servizi ed attività con il Green Pass cosiddetto “ordinario” (o Green Pass Base)

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art.9,c.2, del DL 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n.87 (Green Pass Base o ordinario):

a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022, salvo data diversa indicata dal Dpcm citato);

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

4)Smart working

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta che è stata adottata, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

5)Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività:

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

  • Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni ;
  • In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

  • Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
  • Con due casi nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno avuto la dose di richiamo (con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza). Per tutti gli altri, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  • Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

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