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News - 10/01/2022

Ministero salute – Ordinanze 7 gennaio 2022

Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta in zona gialla/obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a funivie, cabinovie, seggiovie

Vi informiamo che nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2022 sono state pubblicate le seguenti Ordinanze del Ministero della salute:
Ordinanza 7 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta.

Alle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna,  Toscana  e  Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva  nuova classificazione, le misure  di  cui  alla  c.d.  «zona  gialla».

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, per la Regione Friuli Venezia Giulia e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando  la  possibilita'  di  una nuova classificazione,  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26 novembre 2021, ai  fini  dell'applicazione  delle misure di cui alla c.d. «zona gialla».

Per la Regione Calabria e' rinnovata, per un  periodo  di quindici  giorni,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una   nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della  salute  10  dicembre 2021, ai fini dell'applicazione delle  misure  di cui alla c.d. «zona gialla».

L’Ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordinanza 7 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi  di  protezione  delle vie respiratorie di tipo FFP2 di  cui  all'art.  4,  comma  2,  primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,  continua  ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora  utilizzate  con la    chiusura    delle    cupole    paravento,     con     finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

La presente ordinanza entra in vigore  a  partire  dal  10  gennaio 2022.

Allegati
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