Vi informiamo che nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2022 sono state pubblicate le seguenti Ordinanze del Ministero della salute:
Ordinanza 7 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta.
Alle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla».
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Friuli Venezia Giulia e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla».
Per la Regione Calabria e' rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla».
L’Ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordinanza 7 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 10 gennaio 2022.