Con circolare n. 94 del 2 agosto 2022, l’Inps risponde ad alcuni quesiti sulla gestione degli istituti previdenziali in caso di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass.
Come si ricorderà, la normativa all’epoca vigente (DL 52/2022, art. 9septies, comma 6) prevedeva che il lavoratore non potesse fare ingresso in azienda in assenza del green pass e che il mancato possesso di certificazione verde valida legittimasse il datore di lavoro a non erogare alcuna prestazione economica, di natura retributiva o contributiva e nessun altro emolumento, comunque denominato.
La circolare Inps aveva operato una distinzione tra lavoratori (es. impiegati, quadri, dirigenti) la cui tutela è garantita da legge o contratto (mediante la conservazione dell’obbligo retributivo o l’eventuale integrazione da parte del datore di lavoro della misura previdenziale assicurata dall’Inps) [1] e lavoratori (es. operai) per i quali gli obblighi sono posti dalla legge a carico dell’Inps.
A differenza dei primi, la circolare precisa che, per questi ultimi, “anche nei casi di eventi di malattia, verificatisi durante il periodo di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, conseguenti all’applicazione delle richiamate norme in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell’emergenza sanitaria, si applicano le disposizioni vigenti inerenti alle modalità di pagamento delle predette indennità ai lavoratori dipendenti, sopra richiamate”.
La distinzione operata dall’Inps ha fatto sorgere il dubbio sulla eventuale reviviscenza degli obblighi del datore di lavoro in caso di malattia di un lavoratore (es., con la qualifica di impiegato) assistito da tutela legale (indennità o integrazione) che insorga durante i giorni di assenza ingiustificata.
Si ricorda che la norma (DL 52/2021, art. 9speties) appare piuttosto generale laddove prevede che, per i giorni di assenza ingiustificata, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”: evidentemente l’Inps – nell’operare la distinzione sopra individuata - non ritiene che le prestazioni che la legge pone a carico dell’Istituto rientrino nella pur ampia accezione del dettato legislativo (e, quindi, riguardi solamente gli obblighi che la legge pone a carico del datore di lavoro per i lavoratori non tutelati dall’Inps).
La distinzione, ed i dubbi che ne conseguono, hanno indotto Confindustria a chiedere ulteriori chiarimenti per avere conferma della insussistenza di alcun obbligo in capo al datore di lavoro nel periodo di assenza ingiustificata.
L’Istituto, condividendo l’impostazione proposta da Confindustria, ha confermato che “laddove ricorrano le circostanze (assenza del green pass) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro e di ogni conseguente obbligo retributivo per la durata del periodo di sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo, indipendentemente dalla circostanza di eventi che dovessero sopraggiungere”.
Si teme che tale evenienza possa far emerge un obbligo contributivo.
In realtà, esistono situazioni in cui l’insorgenza di alcuni eventi, anche al di fuori del rapporto di lavoro (e quindi in assenza di obbligo contributivo), consentono l’erogazione di prestazioni a carico di INPS.
Ovviamente esiste un differente trattamento: per gli assicurati INPS, l’evento (ad es., malattia) dà diritto alla prestazione da parte dell’Istituto, per i non assicurati INPS, invece, a parità di evento, la prestazione non sussiste, dal momento che, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, venendo meno retribuzione e contribuzione, il lavoratore non avrà tutela da parte del datore di lavoro (e ovviamente neppure da INPS, poiché non assicurato)”.
[1] La circolare precisa in più punti che “l’assenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria” (nel punto 3) e che “laddove ricorrano le circostanze che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro e di ogni conseguente obbligo retributivo per la durata del periodo di sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo. É stata inoltre sospesa la fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti” (punto 4).