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News - 12/03/2020

Lavoro - Aggiornamento normativo sul Covid-19

leggi le nuove disposizioni alla luce del nuovo Dpcm dell'11 marzo recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in data 11 marzo 2020, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

 

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

 

Dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM dell’11marzo cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni dello stesso, le misure di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 e del DPCM del 9 marzo 2020.

 

Il DPCM in oggetto, ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'art. 1 prevede le seguenti misure in materia di lavoro.

 

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

  1. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  2. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

La norma recita, inoltre, che per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

 

In relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8, sopra descritti, dell’art. 1 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

 

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

Come si evince dalla lettura dell’art. 1, comma 7 lettera a) e comma 10 del decreto, il governo, in via prioritaria, invita le imprese all’utilizzo del Lavoro Agile, laddove possibile.

 

Si ricorda, inoltre, che, per i lavoratori le cui attività non possano essere svolte in modalità agile, la lettera b) del punto 7 dell'art. 1 del DPCM dell’11 marzo raccomanda l’incentivazione delle ferie.

 

Tale previsione si colloca a valle di una norma primaria ovvero il codice civile che, all’art. 2109, prevede che il prestatore di lavoro ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (…)”.

 

Da ciò si evince il potere unilaterale del datore di lavoro di collocare il lavoratore in ferie, su cui si fonda la raccomandazione prevista dall’art.1, comma 7 lettera b) del decreto.

 

L’esecutivo, attraverso la predetta raccomandazione, intende promuovere il ricorso a tutte le risorse possibili per far fronte all’attuale situazione di emergenza, compresi i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

SCARICA IL DPCM 11 MARZO 

 

 

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