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News - 13/03/2020

Fiscale - Proroga delle scadenze e degli adempimenti fiscali a causa del Coronavirus

L’agenda fiscale però ad oggi è rimasta invariata per quanto riguarda le aree al di fuori delle zone rosse

L’agenda fiscale però ad oggi è rimasta invariata per quanto riguarda le aree al di fuori delle zone rosse.

Al momento, le misure fiscale di carattere nazionale, a seguito dei diversi provvedimenti succedutisi, sono i seguenti:

1) Vengono modificati e prorogati i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. In particolare:

  • viene anticipata dal 2021 al 2020 la decorrenza delle nuove disposizioni per l’assistenza fiscale e per la precompilata, che il DL Fiscale 2019 ha differito al 30 settembre rispetto al 23 luglio (per la presentazione del Modello 730 e per la presentazione della dichiarazione ai Caf-dipendenti) e al 7 luglio (per la presentazione al proprio sostituto d’imposta); 
  • vengono differiti al 31 marzo 2020 i termini per l’invio da parte dei sostituti di imposta delle certificazioni uniche; 
  • viene posticipato al 5 maggio 2020 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. 

Allo stesso tempo, la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, con scadenza al 28 febbraio, viene effettuata entro il 31 marzo 2020. A partire dal 2021 l’Agenzia rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni uniche pervenute. 

Sono più di 40 gli adempimenti in scadenza da oggi fino alla fine del mese di luglio, tra pagamenti ordinari, rate della "pace fiscale" e altri adempimenti, che spettano a imprese e persone fisiche e ai loro professionisti.

 Anche se l’invio della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate è stato rinviato al 31 marzo, l’agenda fiscale che riguarda i versamenti è intatta.

Il primo appuntamento, particolarmente oneroso soprattutto in questo momento di stasi economica, è la liquidazione IVA annuale con scadenza il 16 marzo.

Ad oggi infatti il calendario fiscale è cambiato solo per le zone rosse, mentre per territori al di fuori di tali confini scadenze e adempimenti rimangono invariati.

In “pericolo” anche chi ha aderito alla "pace fiscale" potrebbe non essere in grado di pagare le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle: è sufficiente non pagare una rata e si decade dai benefici del condono.

Il 31 marzo scade la II rata del saldo e stralcio delle cartelle, mentre il 1° giugno è l’ultimo giorno per pagare la quarta rata della rottamazione ter, ma è anche l’ultima occasione per diversi versamenti legati alla pace fiscale, come la chiusura agevolata delle liti col Fisco.

Confindustria e ODCEC hanno presentato una serie di proposte al Governo, di cui si auspica l'accogliemnto nel dercreto di oggi o in successivi. 

In particolare: A) Modifiche al DL n. 9/2020
• Estendere fino al 30 aprile 2020 la sospensione di tutti gli adempimenti e versamenti tributari per i contribuenti con sede legale o operativa nell’originaria zona rossa, per allinearlo al periodo di sospensione per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
• consentire il pagamento rateale, già previsto per i contributi, anche per i versamenti tributari sospesi fissando, per entrambe le tipologie, la scadenza della prima rata al 16 giugno 2020;
• posticipare il versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione al 30 giugno 2020.
B) Proposte per il prossimo provvedimento (adempimenti e versamenti)
• Per tutte le imprese che presentino situazioni di comprovata difficoltà, attestata da cali di fatturato pari almeno al 20%, nonché per tutte quelle che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’Autorità pubblica, sospendere i versamenti e gli adempimenti tributari, ivi compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi emessi
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anche dall’Agenzia delle Dogane e monopoli e Enti locali, addebiti emessi dagli enti previdenziali, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino alla fine del periodo di emergenza. Disporre, inoltre, che il versamento dei tributi sospesi riprenda a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di “fine emergenza” e avvenga in modo rateale in 10 anni;
• Per tutte le imprese che presentino situazioni di comprovata difficoltà, attestata da cali di fatturato pari almeno al 20%, nonché per tutte quelle che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’Autorità pubblica, prevedere la possibilità di richiedere una procedura speciale che consenta loro di dilazionare, in un maggior lasso temporale (10 anni) rispetto a quello vigente, il pagamento dei debiti tributari, prima dell’avvio di azioni accertative o esecutive, senza applicazione di sanzioni. Ciò in quanto gli attuali termini di dilazione appaiono troppo ridotti, con la conseguenza che i contribuenti in difficoltà non riescono ad adempiere al versamento delle rate e incorrono nella riscossione coattiva, con il connesso aggravio di sanzioni, interessi e oneri della riscossione;
• innalzare a 1 milione di euro, almeno per tutto il 2020, il limite annuo per la compensazione dei crediti tributari, oggi fissato a 700.000 euro. In ogni caso è opportuno destinare maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi;
• tenuto conto delle difficoltà operative che le imprese riscontrano su tutto il territorio nazionale, abrogare la disciplina introdotta dal DL Fiscale in tema di ritenute nei contratti d’appalto, che peraltro, come più volte segnalato da Confindustria, presentano una serie di criticità interpretative e applicative;
• interrompere tutti i termini legali connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso per i contribuenti residenti o con sede legale o operativa nei territori indicati dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 8 marzo 2020 (sul punto v. anche infra);
• riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’Autorità pubblica (es. imprese culturali, concessionari, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell’intrattenimento, servizi ricreativi);
• sterilizzare, per i periodi d’imposta 2020/2021, l’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
• sospendere almeno per tutto il 2020 (e per il 2019 con riguardo alla maggiorazione IRES) alcune imposte introdotte dall’ultima manovra di bilancio, vale a dire plastic tax, sugar tax e maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari, che gravano pesantemente sul sistema produttivo, già fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica. Ciò consentirebbe di differire aumenti della pressione fiscale in questa fase congiunturale fortemente critica, in cui, come evidenziato, si registra la contrazione delle attività in numerosi comparti. Peraltro, si tratta di imposte che presentano diversi problemi di carattere applicativo per gli operatori e le stesse amministrazioni, che in questa delicata fase stanno affrontando prioritariamente le numerose criticità legate all’emergenza;
• introdurre la possibilità di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) di cui all’articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 e della disciplina in materia di società di comodo di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai co. 36-decies e 36-undecies, dell’art. 2 del DL 13 agosto 2011, n. 138;
• rinvio di ufficio delle udienze già fissate, nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze e sospensione di tutti i termini processuali tributari su tutto il territorio nazionale;
• nell’ambito della sospensione dei termini e dei rinvii delle udienze, prevedere per tutte le imprese anche la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione inerente ai procedimenti di cui agli articoli 161 (concordati preventivi) e 182-bis (accordo di ristrutturazione) dell’attuale legge fallimentare, al fine di mettere il debitore nell’effettiva condizione di predisporre e adeguare i relativi piani alle mutate contingenze, pena comprometterne la fattibilità;
• sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione su tutto il territorio nazionale e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso. 

 

 

 

  

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Tel. 0684499307
massimiliano.bondanini@un-industria.it
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Massimiliano Bondanini




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