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News - 18/03/2020

Trasporti e logistica - Commento su articoli del Decreto #CuraItalia per il settore dei trasporti n. 61-79-92-93-94

Il Decreto prevede una serie di norme per il trasporto aereo, il trasporto passeggeri, il trasporto merci e la logistica

E' stato pubblicato il DL “Cura Italia”   che prevede una serie di norme atte a fronteggiare la crisi epidemiologica e le sue ripercussioni sul sistema economico.

La norma contiene numerose interventi che vanno incontro ai bisogni immediati del sistema delle imprese.

Per il settore dei trasporti e della logistica si segnalano i seguenti articoli:

  

ART. 61- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha sospeso fino al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La norma, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione ad ulteriori categorie di soggetti tra i quali soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali e i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo.

Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

 

ART. 79: MISURE PER IL TRASPORTO AEREO

Compensazioni per le imprese titolari di licenza di trasporto aereo passeggeri

Sono previste misure di compensazione alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che esercitano oneri di servizio pubblico, dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’ attività.

 

Alitalia

In considerazione della particolare situazione determinata per Alitalia -Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria, dall'epidemia da COVID-19 si prevede che sia autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze o controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

Le modalità di costituzione della nuova società saranno disciplinate da un decreto del Ministro del!' economia e delle finanze che definirà gli elementi essenziali della società, incluso l'oggetto sociale, al fine di procedere in caso di necessità con la massima speditezza.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è quindi autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

Per l’attuazione delle disposizioni previste è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020 che sarà ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

ART . 92 MISURE I TRASPORTO MERCI

Tasse di ancoraggio

Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio.

Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Dilazione pagamenti canoni alle autorità di Sistema Portuali

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni, i lavori e i servizi portuali che gli operatori devono pagare alle Autorità di Sistema portuale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e quella del 31luglio 2020.

Il pagamento dei canoni sospesi dovrà effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

 

Dilazione diritti doganali

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 30 aprile 2020 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

L’articolo si applica per coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali che hanno potuto ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito

 

ART. 93- Autoservizi pubblici non di linea

Per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri l’articolo riconosce un contributo a favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

L’articolo  istituisce, a tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura superiore al cinquanta per cento del costo sostenuto.

 

ART. 94 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE AEREO

La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Può essere quindi autorizzato, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi- previo accordo stipulato- il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

 

In allegato il testo degli Articoli del Decreto citati

Allegati
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