Rimanando alle ulteriori note informative pubblicate sul nostro sito in merito alle misure previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, applicabili alle imprese a prescindere dal settore di appartenenza, si riportano di seguito le novità che riguardano nello specifico il comparto del Turismo e dello Sport.
Art. 6
(Requisizioni in uso o in proprietà)
Il testo prevede la possibilità della requisizione di immobili privati, citando esplicitamente l'eventualità di utilizzare anche gli alberghi per l'emergenza. Per il momento è previsto che la requisizione possa durare fino al 31 luglio, salvo ulteriori proroghe. In ogni caso, non può comunque durare più di 6 mesi. In particolare, gli alberghi possono essere utilizzati per la quarantena fiduciaria nel caso in cui il soggetto non possa espletare l'obbligo nella propria dimora.
Art. 29
(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Art. 61
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche (tra gli altri) ai seguenti soggetti:
Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti sopra elencati, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 88
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
Il testo dell'articolato definitivo conferma le anticipazioni di ieri con la possibilità in alternativa alla restituzione, di emettere un voucher di pari valore valido un anno, per le cancellazioni intervenute a seguito dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento assunti dall'Italia. riportiamo qui di seguito il testo definitivo dell'art. 88, comma 1: “Le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Art. 95
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.