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News - 18/03/2020

Fiscale - Sospensione di adempimenti e versamenti tributari introdotte dal Decreto #CuraItalia - Articoli 60-61-62-67-68-69

Nota di commento sulle principali disposizioni in materia fiscale

Riportiamo di seguito un’analisi delle principali misure previste dal D.L. “Cura Italia”sul tema delle sospensioni di adempimenti e versamenti tributari.

 

Articolo 60 - Rimessione in termini per i versamenti

Viene disposta una proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. L’articolo è dedicato ai soggetti che non rientrano nei settori economici maggiormente colpiti di cui all’articolo 61 del Decreto e dell’art. 8 del DL n. 9/2020, e che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo 2019 superiore ai 2 milioni di euro, che non beneficiano di alcuna sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

 

Articolo 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Viene ampliata la platea delle aziende che possono beneficiare della sospensione fino al 30 aprile 2020 come prevista nell’Art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per tanto le disposizioni di cui al citato Art. 8, comma 1, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 3

 

Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Viene prevista nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

i versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Viene estesa la sospensione anche alle associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), stabilendo che le stesse possono non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

 

Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

La disposizione prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

 

Con riferimento le imprese o i professionisti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza viene estesa la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che prevedeva la sospensione dei versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 e la possibilità per i sostituti d’imposta di non operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In riferimento alle sospensioni dei versamenti di cui detto in precedenza questi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, attraverso due soluzioni: pagamento unico entro il 31 maggio 2020 (1 giugno 2020, primo giorno feriale) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

I soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019 non sono soggetti a ritenuta d’acconto a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore e con riferimento ai compensi percepiti fino al 31 marzo. Sono esclusi da tale agevolazione i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

 

Articolo 67 - Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

L’articolo prevede la sospensione dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, con decorrenza dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello (dell’art.11  della legge 27 luglio 2000, n. 212), inclusi quelli relativi a nuovi investimenti, adempimento collaborativo, patent box, cooperazione e collaborazione rafforzata, accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

In relazione alle dette istanze d’interpello, viene previsto che, laddove queste siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per il periodo di sospensione degli adempimenti viene prevista la possibilità di presentare le istanze di interpello e di consulenza giuridica esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Il comma 4 dell’articolo in commento, per effetto del richiamo dell’articolo 12 del DLGS 24 settembre 2015, n. 159, e in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, dispone la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di accertamento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre 2020.  A tale ultimo riguardo, Confindustria ha evidenziato

l’evidente sproporzione temporale tra i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori rispetto al maggiore periodo di proroga dei poteri di accertamento (circa 2 anni) riconosciuto agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Ciò non sembra rispondere ai principi di un equo e corretto rapporto fra Fisco e contribuenti al cui rispetto, a maggior ragione nell’attuale situazione di grave emergenza sanitaria (ed economica), avrebbe richiesto ancora più rigore.

 

Articolo 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L’articolo dispone, a beneficio di tutti i contribuenti, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

• atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020, relativi, rispettivamente, alla cosiddetta “rottamazioneter”, ed al cd. “saldo e stralcio”. Il comma 4 dell’articolo 68 dispone, infine, la proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Articolo 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi

Per i contribuenti che operano nel settore del gioco e per i concessionari dello Stato, in considerazione della chiusura delle sale giochi e delle sale con apparecchi da intrattenimento, l’articolo 69 dispone la sospensione dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) e dei canoni concessori dal 15 marzo al 30 aprile 2020, con facoltà di rateizzazione fino a 18 dicembre 2020. A partire dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività non sarà dovuto il canone relativo al gioco del Bingo (ex art. 1, co. 638, Legge n. 147/2013).

 

In relazione alla sospensione dei pagamenti di cartelle avvisi riportiamo in allegato il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

 

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