Le misure fiscali (Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) nel Decreto Legge 18/2020 sono contenute innanzitutto nel Titolo IV, dall’articolo 60 ALL’ART. 71, così strutturate :
Altre rilevanti misure fiscali, contenute fuori dal TITOLO IV, sono:
Le disposizioni di favore si dividono dunque in:
c.1) degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dalle ritenute alle fonte, trattenute delle addizionali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio per:
- soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
c.2)dei versamenti da autoliquidazione ( ritenute alla fonte, trattenute dell’addizionale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurazione obbligatoria) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo per:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno.
Si prevede (all’art.71) che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall’articolo 36 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica.
II sospensioni delle attività dell’amministrazione finanziaria
a) attività degli uffici degli enti impositori, fino al 31 maggio 2020 (art.67):
- liquidazione
- controllo
- accertamento
- riscossione
- contenzioso
- risposta alle domande di interpello e di consulenza giuridica
- regolarizzazione delle istanze di interpello
- tutte le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, quali le risposte alle istanze di accesso
b) Sospensione di varie attività dell'agente della riscossione (artt.67 e 68), tra cui proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i carichi affidati nel 2018, 2019, 2020.
Per approfondimenti sulla parte specifica "sospensioni versamenti e adempimenti"
II. incentivi fiscali:
Si tratta di un premio incentivante esente con le seguenti caratteristiche:
Il Decreto “Cura Italia” introduce importanti agevolazioni per le imprese, che attuano interventi per la prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’articolo 43 del Decreto prevede un contributo a favore delle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. Per la concessione dei contributi, l’Inail entro il 30 aprile 2020 provvederà a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Un'altra importante agevolazione fiscale è quella introdotta all’articolo 64 del Decreto, con cui, per il periodo d'imposta 2020, viene riconosciuto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per le spese attinenti alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate.
Il beneficio è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di 20.000 euro.
Le risorse a disposizione ammontano a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Infine, il comma 2 rinvia le disposizioni applicative del credito d’imposta a un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”.
L’articolo 65 del Decreto riconosce, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ossia negozi e botteghe, al fine di frenare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza coronavirus.
In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.
In particolare si dispone una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore di :
1) Stato, Regioni, enti locali territoriali,
2) di enti o istituzioni pubbliche,
3) fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
Si dispone inoltre che per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applicano:
a) l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133: estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni previste per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.
b) in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura
Si prevede, per le società che entro il 31 dicembre 2020 cedono a titolo oneroso crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti, la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:
- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo, come crediti d’imposta, di tali importi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale.
Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.
Sotto il profilo soggettivo la disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Tale previsione, secondo quanto stabilito dal Decreto, non trova applicazione nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente il comma 5 dell’articolo in esame stabilisce che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Inoltre, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione. Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
La trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.
La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti e a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze ACE, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.
La conversione delle attività in DTA è subordinata all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 11, D.L. n.59/2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione Tale opzione comporta il pagamento di un canone nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte.
Per approfondimenti sulla parte specifica incentivi fiscali