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News - 19/03/2020

Lavoro/Formazione - Primi approfondimenti su Education (artt. 100-102, 120-121) del Decreto Legge #CuraItalia

Il Decreto contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

In particolare, in materia di Education (artt. 100-102, 120-121), si riportano di seguito prime indicazioni.

 

 

Il complesso di misure contenute nel decreto introduce alcune significative novità all’insegna della semplificazione e dell’innovazione destinate a permanere anche al termine dell’emergenza legata al COVID-19.

In particolare, sono previste misure destinate alla formazione sotto il profilo dell’erogazione e della fruizione della didattica. Tra le misure a sostegno delle Università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica degli enti di ricerca, è prevista l’istituzione del “Fondo per le esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca” (art. 100). Il fondo, costituito ad hoc per far fronte alle esigenze emergenziali delle università, istituzioni di alta formazione ed enti di ricerca, dispone di una dotazione iniziale pari a 50 milioni. Il MIUR con successivi decreti stabilirà ripartizione e impiego delle risorse destinate ai beneficiari, tra cui sono annoverati anche i collegi di merito accreditati.

Sul merito delle “esigenze emergenziali” la relazione tecnica non aggiunge riferimenti di merito ma, anche a giudicare dai contenuti dell’intero decreto, presumibilmente si tratterà di spese di adeguamento delle tecnologie per la didattica a disposizione delle università e, nel caso dei policlinici universitari, per contribuire alla sanificazione degli ambienti.

Da segnalare l’assenza di riferimenti alla possibilità che gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) – fondamentale canale della formazione tecnica superiore e leva per la competitività sul piano dell’istruzione e del lavoro a livello europeo – possano far richiesta di finanziamento a valere sul fondo.

Nell’ambito dell’emergenza, inoltre, il decreto (art. 120) prevede il potenziamento della didattica a distanza: vengono destinate più risorse al fondo per la didattica a distanza nelle scuole che è stato istituito con la legge n. 105 del 2015 (c.d. “Buona Scuola”).

Il fondo è ampliato di 85 milioni per il 2020 con una ripartizione funzionale alla copertura della didattica e alla sua erogazione:

  • 10 milioni saranno attribuiti alle scuole per dotarsi subito di dispositivi elettronici per garantire la formazione a distanza;
  • 70 milioni per gli studenti meno abbienti al fine di garantire loro l’accesso a tali dispositivi;
  • 5 milioni per la formazione dei docenti alle tecniche di didattica a distanza.

Ai sensi dell’art. 120, infatti, le scuole potranno dotarsi di “piattaforme per la didattica a distanza” e relativa strumentazione con i finanziamenti del Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale; ciascuna scuola avrà a disposizione 10 mila euro per procedere al potenziamento delle dotazioni. Per assicurare un’effettiva erogazione della didattica previo adeguamento tecnico, il Personale tecnico assunto con contratto a termine per l’assistenza necessaria fino termine dell’anno scolastico in corso (2019/20); il termine di scadenza dei 1000 posti di lavoro è stato individuato al 30/08/2020. La copertura finanziaria avviene secondo le disposizioni contenute nell’art. 126.

Non sono previsti oneri a carico della finanza pubblica in quanto i fondi stanziati saranno destinati alla copertura del personale tecnico amministrativo e docente con dotazione propria in grado di assicurare la didattica a distanza (art. 121 - Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari).

Per quanto riguarda l’ordinamento universitario, ai sensi dell’art. 101, sono prolungati i termini per laurearsi con effetti significativi sul fronte del mercato del lavoro che riguarda i più giovani: i termini dell’ultima sessione di prove di laurea per l’anno accademico 2018/2019 previsti nel mese di marzo-aprile 2020 slittano al mese di giugno, con una sostanziale riduzione del numero di neo-laureati disponibili sul mercato del lavoro almeno fino a metà giugno. A fronte dell’erogazione telematica della didattica da parte degli Atenei, vengono riconosciuti i crediti e ore per le attività formative svolte “a distanza”, salvo necessaria verifica dell’apprendimento da parte dell’università.

Assume particolare rilievo nell’ambito dell’emergenza in corso, sotto il profilo non solo squisitamente formativo ma sotto il profilo del lavoro, il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia (art. 102). Le lauree in medicina e chirurgia (LM/41) diventano direttamente abilitanti alla professione di medico e non sarà più necessario un “Esame di Stato” (tirocinio obbligatorio e prova scritta), che ha rallentato fino ad oggi l’inserimento nel mercato di molti medici neo-laureati rappresentando una sorta di “anno imbuto” tra il conseguimento della laurea e l’avvio dell’attività medica generica (oppure il proseguimento nei percorsi di specializzazione). L’effetto immediato è l’inserimento, stima il Ministero, di 10 mila medici neo-laureati nel sistema sanitario nazionale con un’auspicabile stabilizzazione del settore, caratterizzato da una strutturale carenza di organico a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione italiana registrata dalla statistica ufficiale. La norma, pur nascendo in contesto emergenziale, sarà valida anche per i futuri iscritti e segna una possibile evoluzione del valore legale del titolo di studio ai fini della professionalizzazione anche perché fortemente condivisa dai rettori della CRUI.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

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