Vi informiamo che con nota n.94214/RU del 18 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane ha recepito quanto stabilito dall’articolo 62 comma 1 del “Decreto Cura Italia” per quanto attiene alla sospensione degli adempimenti tributari, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
L’Agenzia precisa che tale differimento trova applicazione anche per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di esercizio di cui all’articolo 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs n.504/95 gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiori a 25 mc, nonché sugli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.
Ai sensi dell’articolo 62 comma 6, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18, la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.
Alleghiamo nota dell’Agenzia delle Dogane.