Con Decreto n. 120 del 17.03.2020, i Ministri dei trasporti e della salute hanno emanato nuove disposizioni, in vigore sino al 25 marzo 2020, per le persone fisiche che entrano in Italia.
Tali disposizioni non si applicano al personale viaggiante – di qualunque nazionalità - appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia.
Quanto sopra prescritto non si applica a coloro che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore.
Il personale viaggiante - di qualunque nazionalità – appartenente ad imprese aventi sede legale non in Italia – è autorizzato ad operare senza obbligo di isolamento fiduciario purchè renda una dichiarazione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - con la quale comunica di essere in Italia per esigenze lavorative, e si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi, nelle more delle determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.