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News - 20/03/2020

Sanita' - Nuova Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00012 del 19 marzo relativa al comune di Fondi su misure urgenti

Pubblicata l’ordinanza in materia di igiene pubblica “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, relativa al Comune di Fondi. Il provvedimento stabilisce misure urgenti di tutela della salute pubblica, anc

Il provvedimento dà mandato alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dell’Unità di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive, individuando anche le strutture da adibire.

In particolare, per quanto riguarda il Comune di Fondi entrano in vigore, fino a nuovo provvedimento, le seguenti misure:
a.    divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone presenti;
b.    divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dall’ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;
c.     sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d.    il divieto di spostamento delle persone fisiche, come previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020 e dall’ordinanza, può essere interrotto esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione dell’ordinanza;
e.    sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Fondi, anche dove le stesse si svolgano fuori dal territorio comunale;
f.      sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità. Possono essere svolte anche l'attività veterinaria e tutti i lavori che possono essere svolti in modalità domiciliare e a distanza. Sono consentite le attività necessarie esclusivamente a garantire l'allevamento degli animali e le attività non prorogabili perché connesse al ciclo biologico di piante e animali. Sono infine permesse le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi, che deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

 

 

 

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