Definizione di micro, piccola e media impresa ai fini della moratoria ex lege
Ai fini dell'accesso ai benefici concessi dalla moratoria ex lege per le PMI (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18) si riporta di seguito la definizione di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
La categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che:
- hanno meno di 250 occupati; e
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, OPPURE il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Le microimprese sono definite come:
- imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Le piccole imprese sono definite come:
- imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Le medie imprese sono definite come:
- imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per elaborare i dati di cui tener conto e valutarli in rapporto alle soglie, occorre prima stabilire se l’impresa è:
- un’impresa autonoma;
- un’impresa associata;
- un’impresa collegata.
Impresa autonoma
Un’impresa è autonoma se l’impresa non è né associata né collegata.
Impresa associata
Un’impresa è associata se:
- l’impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % nell’impresa in questione; e
- l’impresa non è collegata a un’altra. Ciò significa, tra l’altro, che i diritti di voto dell’impresa in un’altra impresa (o viceversa) non superano il 50%.
Impresa collegata
Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti rapporti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
- un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un’impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
- un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
In allegato, per maggiori approfondimenti, la Guida dell’utente alla definizione di PMI della Commissione europea.