L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 95985/RU, ha fornito chiarimenti sull’articolo 92 comma 3 del DL “Cura Italia” e precismante sul pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 30 aprile 2020. Posto che la finalità perseguita dalla norma in esame è quella di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria nazionale e dal momento che l’articolo 92 dispone la proroga del pagamento dei diritti doganali senza applicazione di interessi di credito, l’Agenzia con la suddetta nota chiarisce che non sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento dei tributi.
Per un approfondimento sul tema alleghiamo la nota dell’Agenzia delle Dogane