L'articolo 103, comma 1, del Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Dopo tale data, è onere dell'interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguire il mantenimento in vita del titolo o il suo rinnovo. L’interessato dovrà precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Restano esclusi dalla sospensione prevista dall'articolo 103, i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.
L’UIBM, inoltre, precisa che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo, per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.