Il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno emanare la Circolare n. 4 del 23 marzo per fornire chiarimenti sull'applicazione dell'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del DL 18/2020 (cd. Cura Italia), per quel che riguarda l'iscrizione delle imprese all'Albo.
L’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, definito “Cura Italia”, al comma 2 dispone, infatti, che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Con riferimento alle iscrizioni all’Albo, la circolare chiarisce che la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:
a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
I soggetti con titoli abilitativi in scadenza potranno continuare ad operare fino al presunto superamento dell’emergenza.
In allegato è riportato il testo della Circolare con ogni ulteriore dettaglio e chiarimento in merito all’applicazione del citato articolo.