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News - 26/03/2020

Lavoro/Previdenza - istruzioni per i congedi e permessi L.104/1992 da emergenza COVID-19

L'Inps pubblica le istruzioni per fruire del congedo parentale CODIV-19 e dell'estensione dei permessi per i soggetti di cui all'art. 33, cc. 3 e 6, L. 104/1992 oltre alle precisazioni necessarie dopo il messaggio n. 1281/2020.

L’INPS dopo aver pubblicato la Circolare numero 44/2020, con la quale ha fornito le istruzioni per la richiesta del bonus per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, DL 18/2020, ha pubblicato anche la Circolare numero 45 del 25 marzo 2020 con le istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-19 oltre alle precisazioni necessarie dopo il messaggio n. 1281/2020.

Di seguito, in sintesi, i contenuti della circolare dell’Inps per la fruizione dei congedi parentali “straordinari” previsti per l’emergenza COVID-19, dal Decreto Legge “Cura Italia”, DL 18/2020. In particolare si evidenzia quanto segue.

L’articolo 23 del DL 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

La fruizione del congedo con indennizzo pari al 50% della retribuzione è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di babysitting;

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo coperto da indennizzo COVID-19 devono presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps, utilizzando la normale procedura di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Per il congedo non coperto da indennizzo previsto per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni non si deve presentare domanda all’Inps ma al datore di lavoro.

Inoltre, si riportano  i principali dubbi che la circolare in commento ha chiarito con riferimento all’estensione dei permessi di cui all’art. 24, DL 18/2020.

L’Inps corregge le indicazioni restrittive proposte nel messaggio 1281/2020, per i dipendenti privati, relativamente all’estensione dei permessi L. 104/992 previsti dall’ar.24, DL 18/2020. L’estensione del numero dei giorni di permesso è pari a 12 giornate lavorative. Queste si sommano ai 3 giorni di permesso già previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, quindi per marzo e per aprile. Il totale è, per i due mesi di 12+3+3 = 18 giorni. Le giornate. Per i lavoratori a tempo parziale saranno riproporzionate secondo le regole contenute nella circolare qui in esame fermo restando quanto già chiarito con il messaggio Inps 3114/2018.

L’istituto precisa che i giorni di permesso aggiuntivi spettano sia al lavoratore che assiste il familiare con disabilità (art. 33, c. 3, L. 104/1992) che al lavoratore con disabilità (art. 33, c. 6, L. 104/1992) che fruisce in proprio dei permessi.

Chi assiste due persone raddoppia il numero di giornate di permesso (12x2 = 24) a cui si aggiungono quelle a cui ha già diritto.

Anche il lavoratore che fruisca dei permessi per sé e per assistere un familiare, secondo la circolare dell’INPS, può raddoppiare anche i giorni aggiuntivi (12x2=24)

Altra precisazione: i giorni aggiuntivi di permesso sono frazionabili a ore con le stesse regole previste per i permessi ordinari.

La circolare riprende regole già esistenti per il calcolo del numero dei giorni di permesso nel caso in cui ci sia un part-time verticale o si lavori solo in alcuni giorni del mese. In estrema sintesi: vengono riparametrati.

I lavoratori che sono già autorizzati per la fruizione dei permessi qui in esame non devono presentare una nuova domanda di autorizzazione. Differentemente, per quei lavoratori che non hanno ancora una autorizzazione, pur avendo i requisiti per l’accesso ai permessi, presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92.

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