Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 29/03/2020

Lavoro/Previdenza – DL 18/2020 - Pubblicata la circolare INPS n. 47/2020 per gestire la CIG a seguito degli eventi riconducibili all’emergenza da CODIV-19

L’INPS con la circolare n. 47/2020 illustra le misure a sostegno del reddito previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del DL 18/2020, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le procedure per accedere a tali misure.

L’INPS ha emanato la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, per gestire la CIG, con la quale illustra le misure a sostegno del reddito previste dal DL n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le procedure per accedere a tali misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

 

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del DL n. 18/2020

Per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che possono accedere alle prestazioni di integrazione salariale ordinaria (CIGO) o all’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.

Per le imprese che dovranno chiedere l’assegno ordinario, ovvero quelle imprese con più di cinque dipendenti, che operano in settori in cui non sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterale o bilaterali alternativi, Sul punto può essere di aiuto l’allegato 1 alla Circolare n. 47/2020 qui in commento.

La circolare ha chiarito che possono accedere alla integrazione salariale oltre che i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione anche quei lavoratori che sono stati coinvolti, prima del 23 febbraio 2020, in operazioni societarie come il trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Sulle modalità di pagamento della prestazione, oltre alla possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, è possibile accedere anche al pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per i pagamenti richiesti direttamente all’Inps, solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR 41, al fine di consentire alle Strutture territorialmente competenti di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

Comunque è utile ricordare la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 ovvero il termine semestrale di decadenza.

L’Inps dedica, nella circolare, anche un passaggio riguardo l’eventuale presenza di ferie pregresse che non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.

Un passaggio molto importante dei chiarimenti forniti dall’Inps riguarda la gestione dell’evento della malattia durante la sospensione o riduzione dell’attività. L’Istituto modifica il suo precedente orientamento è conferma, puntualmente, quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, del Dlgs n. 148/2015, ai sensi del quale ‘il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista’.

Le domande per accedere alla prestazione possono essere trasmesse con la nuova causale denominata ‘COVID-19 nazionale’, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

L’intervento con causale ‘COVID-19 nazionale’ deroga:

  • all’obbligo del pagamento del contributo addizionale;
  • al limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale;
  • al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti;
  • al limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • al requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale ‘COVID-19 nazionale’ anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

Le aziende all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non devono allegare alla istanza prova dell’esecuzione, fermo restando che devono essere svolti, dell’informazione, la consultazione e l’esame congiunto eseguiti anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La procedura è estremamente semplificata e l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari. Inoltre non occorre presentare i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale.

Il termine di presentazione delle domande con causale ‘COVID-19 nazionale’ è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. L’Inps dichiara nella circolare che l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e, per tali ragioni, la valutazione di merito delle stesse risulta notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria.

La circolare Inps 47/2020 precisa tra l’altro che per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi è possibile richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale ‘Emergenza COVID-19 d.l.9/2020’ e, per ulteriori 9 settimane, con causale ‘COVID-19 nazionale’. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale ‘COVID-19 nazionale’, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale ‘COVID-19 nazionale’ possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

 

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del DL n. 18/2020

L’articolo 20 del DL n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.

In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale ‘COVID-19 nazionale – sospensione CIGS’.

L’Istituto ha precisato che per rilasciare l’autorizzazione alla domanda presentata su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC) dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps provvederà a caricare nella procedura ‘Sistema UNICO’ i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della CIGS.

Le domande di CIGO per ‘COVID-19 nazionale – sospensione CIGS’ potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione.

Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’Inps, tramite l’invio del modello telematico ‘SR40’, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

 

Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

In aggiunta a quanto già chiarito per le integrazioni salariali ordinarie, l'assegno ordinario di cui al è concesso, limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Limitatamente all’anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, del Dlgs n. 148/2015.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (ANF).

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del DL 18/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 19 del DL 18/2020, anche i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio n. 6/2020 hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario, sempre nel limite di nove settimane, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

 

Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige

Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale ‘COVID-19 nazionale’, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Si precisa altresì che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto in commento.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata

Con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di cui all’articolo 26 del citato Dlgs n. 148/2015, per i quali non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori si precisa che per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative, in base a specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS, con la causale ‘COVID-19 nazionale’; diversamente i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga.

 

Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del Dlgs n. 148/2015

Il DL n. 18/2020, all’articolo 19, prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale ‘emergenza COVID-19’ ai Fondi bilaterali alternativi.

In riferimento a quanto previsto dal DL n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.

Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale ‘emergenza COVID-19’ è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione 7B.

Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’Inps, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del DL n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

 

Cassa integrazione in deroga

L’articolo 22, comma 1, del decreto in parola prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Per gli approfondimenti si rinvia all’Accordo quadro sottoscritto dalla Regione Lazio e le parti sociali regionali sottoscritto il 24 marzo 2020.

La circolare in commento come atto amministrativo precisa che:

  • potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale ‘COVID-19 nazionale’ (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti);
  • in merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del DL 18/2020, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1;
  • i lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.

La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR 41, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

In particolare, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’Inps. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.

A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’Inps sulla piattaforma ‘CIGWEB’ indicando il numero del decreto di concessione. L’Inps, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR 41.

Per informazioni
Tel. 0684499417
david.delliiaconi@un-industria.it
×

David Delli Iaconi




Roma

Telefono: 0684499417
Mail: david.delliiaconi@un-industria.it

Temi: relazioni industriali,sindacato,lavoro,contratto,risorse umane,attività estrattive,cave


Tel. 0684499276
stefano.liali@un-industria.it
×

Stefano Liali




Roma

Telefono: 0684499276
Mail: stefano.liali@un-industria.it

Temi: previdenza,welfare,lavoro,capitale umano,tirocini,disabili


Tel. 0684499615
vespasiano.dispirito@un-industria.it
×

Vespasiano Di Spirito




Latina

Telefono: 0684499615
Mail: vespasiano.dispirito@un-industria.it

Temi: relazioni industriali,sindacato,lavoro,contratto,risorse umane,chimica,gomma,materie plastiche,


Tel. 0684499715
girolamo.manco@un-industria.it
×

Girolamo Manco




Frosinone

Telefono: 0684499715
Mail: girolamo.manco@un-industria.it

Temi: relazioni industriali,sindacato,lavoro,contratto,risorse umane,


Tel. 0684499803
felice.miccadei@un-industria.it
×

Felice Miccadei




Rieti

Telefono: 0684499803
Mail: felice.miccadei@un-industria.it

Temi: edilizia,costruttori,infrastrutture,relazioni industriali,sindacato,lavoro,contratto,risorse umane,


Tel. 0684499912
serenella.payta@un-industria.it
×

Serenella Payta




Viterbo,Civitavecchia

Telefono: 0684499912
Mail: serenella.payta@un-industria.it

Temi: relazioni industriali,sindacato,lavoro,contratto,risorse umane,ceramica,


Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index