Il DL Cura prevede all’art.66
1) una detrazione Irpef del 30% per erogazioni liberali (donazioni) effettuate dalle persone fisiche
2) la deduzione integrale ai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate dalle imprese
Il Decreto Legge "Cura Italia", all’art. 66, prevede degli incentivi fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza Coronavirus.
Donazioni effettuate da persone fisiche
Viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nel 2020 con queste caratteristiche:
dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus.
destinate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, nonché di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
La detrazione non può essere superiore a 30.000 euro e, pertanto, l’importo massimo di donazione agevolabile è pari a 100.000 euro.
Donazioni effettuate da imprese
Per le donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza coronavirus, il Decreto stabilisce che si applica l'art. 27 della L. 133/19992.
L’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, con riferimento alle liberalità a sostegno delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro e non considera destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa le cessioni gratuite di beni. La stessa norma stabilisce che le due forme di elargizione (denaro e beni) non sono soggette all'imposta sulle donazioni.
Pertanto:
le erogazioni in denaro da parte degli enti assoggettati a IRES e IRAP sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).
Non sono previsti limiti all'importo deducibile.
Ai fini Irap, tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Sia in denaro sia in natura, non sono soggette all’imposta di Registro sulle donazioni.
La disciplina di cui all'art. 27 della L. 133/1999, a cui rinvia il Decreto "Cura Italia", consente di agevolare solo le erogazioni liberali effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti.
L’art.66 del Dl Cura aggiunge infine che, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019. Tali disposizioni rimandano al cosiddetto “valore normale” (art. 9, Tuir), con ulteriori specificazioni in relazione alle donazioni che hanno per oggetto beni strumentali o beni merce, e dispongono oneri di documentazione in capo al donatore e al destinatario dell’erogazione liberale.