Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 8/E 2020, viene in rilievo anche la questione legata alla possibilità di beneficiare di una proroga nell’emissione delle fatture elettroniche e nella trasmissione dei corrispettivi telematici.
Con riguardo alle fatture, l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di applicare a tale adempimento la sospensione, rappresentando oltre che un adempimento di natura tributaria anche un documento destinato alla controparte contrattuale e dunque funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti come nel caso della detrazione dell’IVA o della deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente. Resta pertanto confermato per la fattura il rispetto dei consueti termini di emissione, ossia dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Tuttavia, l’Agenzia evidenzia che a ricorrere di cause di forza maggiore che impediscano l'emissione della fattura, non è esclusa “la possibilità che, in base alle specifiche circostanze del caso concreto, l'ufficio competente possa riconoscere l'esimente della forza maggiore (articolo 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997) al contribuente che non avesse eseguito l'adempimento nei termini di legge".
Inoltre, nel caso di interruzione delle attività, a far data dall’11 marzo 2020, qualora il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura per le operazioni effettuate nei dodici giorni antecedenti, fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge, avrebbe comunque le seguenti alternative:
Altro quesito presente nella circolare in esame riguarda la possibilità di non emettere il documento di trasporto in presenza di fattura elettronica. A tal proposito, l’Agenzia chiarisce che restano applicabili le consuete regole. Pertanto, nel caso di emissione di fatture differite, il documento di trasporto non deve necessariamente viaggiare insieme ai beni in essi individuati, potendo, secondo le esigenze aziendali, essere inviati nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario.
Nel caso di emissione di una fattura immediata, emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/1972, la fattura può sostituire il documento di trasporto, risultando sufficiente la sua sola emissione.
Per quanto attiene alla trasmissione telematica dei corrispettivi come chiarisce l'AdE “nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione, costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web “documento commerciale on line”) e pertanto la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali”. Viene tuttavia prevista un’eccezione alla regola appena menzionata e ricade, quindi, nella sospensione, l’ipotesi in cui la trasmissione dei dati non sia contestuale alla memorizzazione, ma differita a un momento successivo per problemi di assenza di rete internet e/o di connettività del dispositivo. Analogamente può godere della sospensione il termine di sessanta giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi, generati dalla gestione di distributori automatici. Infatti, come chiarisce l’AdE nella circolare in esame “se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati, sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo”.