Nella Circolare 8/E 2020, l'Agenzia fornisce chiarimenti anche in materia di incentivi fiscali per le donazioni, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da persone fisiche e imprese a sostegno degli interventi di gestione e contenimento dell’emergenza coronavirus (articolo 66 del D.L. "Cura Italia").
Ricordiamo che la disciplina in esame prevede la possibilità:
Con riguardo ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali, l’AdE al punto 5.5 della circolare precisa che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi dell’articolo 66:
Da un punto di vita oggettivo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’articolo 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, è ammissibile agevolare anche le donazioni finalizzate a finanziare misure di solidarietà alimentare, purché eseguite a favore o per il tramite dei soggetti sopra richiamati.
Inoltre, la circolare riporta alcuni chiarimenti anche in merito al trattamento IVA applicabile alle suddette donazioni. l’Agenzia delle Entrate afferma è possibile applicare il regime IVA dell’articolo 6, comma 15, della L. 133/99 in relazione alle donazioni in natura, che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle condizioni in esso previste. Si considerano, infatti, distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto i prodotti alimentari non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni di cui all’articolo 10, n.12, del DPR 633/72 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e Onlus) o enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovo o realizzano attività d’interesse generale.
Infine, a proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate precisa che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto, l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la donazione.