Con D.L. 8 aprile 2020, n.23, il Governo interviene varando una serie di misure volte a ad assicurare la continuità delle imprese, che nei prossimi mesi si troveranno ad operare in una situazione di sofferenza economica, causata dall’emergenza epidemiologica da coronavirus.
A tal fine l’articolo 5 del nuovo Decreto modifica la disposizione di cui all’articolo 389 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevedendo lo slittamento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore dello stesso. Pertanto, ferme restando le disposizioni in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, già in vigore dal 16 marzo 2019, il differimento dell’entrata in vigore riguarda l’avviamento delle procedure di allerta.
L’articolo 6 prevede, inoltre, la sospensione, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdite. Dunque, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale, né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Come chiarisce Confindustria, la disposizione in esame mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.
Il Decreto interviene anche in tema di redazione di bilancio di esercizio in corso nel 2020, salvo quanto già disposto dall’articolo 106 D.L. 18/2020, che posticipa la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 giugno 2020. L’articolo 7 prevede, nel caso di specie, la possibilità di operare una valutazione delle voci di bilancio con i criteri di normale funzionamento, a condizione che la continuità aziendale sia già presente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Come chiarisce Confindustria, diversamente, a causa della situazione anomala, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale.
Infine, l’articolo 8 del Decreto prevede una moratoria fino al 31 dicembre 2020 del meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo.