Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 6 aprile un decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, quelle volte al sostegno della liquidità per le imprese.
Il decreto sostiene la liquidità mobilitando 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export, anche potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI.
In particolare:
Valutazioni di dettaglio
Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti
Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. Si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 dipendenti:
La garanzia è concessa su finanziamenti fino a 6 anni. L’importo massimo non può superare alternativamente:
La percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata al 90% previa l'autorizzazione della Commissione Europea.
La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal DL “Cura Italia”.
La garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo.
La garanzia è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo.
Non è previsto il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
Inoltre:
Misure particolari per PMI di minori dimensioni e PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro
il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo.
la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.
Si prevede la concessione di una garanzia di SACE, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.
L’impegno finanziario di SACE non supererà i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle PMI.
La garanzia è rilasciata alle seguenti condizioni:
Per le imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo in considerazione:
Il Ministero dell'Economia e delle Finanza nel decreto può anche elevare le percentuali di garanzia fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria.
Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono:
Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020.
Dei 400 miliardi di euro che saranno liberati grazie al sistema di garanzie assicurate dal Ministero dell’economia (MEF), dal Fondo centrale di garanzia e da SACE, 200 miliardi riguardano l’internazionalizzazione.
In particolare l’intervento messo a punto prevede un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti:
In questo modo SACE viene messa nelle condizioni di rispondere alla crescente domanda di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che altrimenti non avrebbe potuto coprire per mancanza di capacità finanziaria e di rilasciare le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni, in nome proprio e per conto dello Stato.
Quando però le garanzie e le coperture assicurative possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE e dal MEF, il loro rilascio deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero.