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News - 09/04/2020

Credito - Decreto Legge Liquidità (D.L. 8/4 2020)

Prime valutazioni sulle misure per le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 6 aprile un decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, quelle volte al sostegno della liquidità per le imprese.

Il decreto sostiene la liquidità mobilitando 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export, anche potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare:

  1. viene rafforzato l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499);
  2. si prevede un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia;
  3. viene modificato il funzionamento dell’intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese.

Valutazioni di dettaglio

  1. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

 

Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti

 

Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. Si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 dipendenti:

  • a titolo gratuito senza utilizzo del modelli di valutazione del fondo (andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario);
  • fino a 5 milioni di importo massimo garantito previa autorizzazione della Commissione Europea (una volta raggiunti i 5 milioni le PMI potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE).

 

La garanzia è concessa su finanziamenti fino a 6 anni. L’importo massimo non può superare alternativamente:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali  previsti per i primi due anni di attività;
  • il 25% del fatturato del 2019;
  • il fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

 

La percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata al 90% previa l'autorizzazione della Commissione Europea.

 

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal DL “Cura Italia”.

 

La garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo.

 

La garanzia è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo.

 

Non è previsto il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

 

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

 

Inoltre:

  • possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • le garanzie su portafogli di minibond sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

 

Misure particolari per PMI di minori dimensioni e PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro

 

  1. Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza, previa autorizzazione della Commissione europea, che richiedono nuovi finanziamenti con:
  • importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro;
  • preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;

il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo.

 

  1. Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
  • importi fino al 25% dei ricavi 2019;

la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

 

  1. Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

 

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

L’impegno finanziario di SACE non supererà i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle PMI.

La garanzia è rilasciata alle seguenti condizioni:

  • i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;
  • l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (bilancio approvato o dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
  • la copertura è:
    • pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi di euro
    • pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro (su base consolidata)
    • pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro (su base consolidata);

 

Per le imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo in considerazione:

  • il contributo allo sviluppo tecnologico;
  • l'appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  • l'incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  • l'impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  • il peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanza nel decreto può anche elevare le percentuali di garanzia fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria.

 

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono:

  • per le pmi 25 punti base il primo anno, 50 punti base il secondo e terzo anno, 100 punti base il quarto, quinto e sesto anno;
  • per le imprese diverse dalle pmi 50 punti base il primo anno, 100 punti base il secondo e terzo anno, 200 punti base il quarto, quinto e sesto anno.

 

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

 

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020.

 

  1. Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

Dei 400 miliardi di euro che saranno liberati grazie al sistema di garanzie assicurate dal Ministero dell’economia (MEF), dal Fondo centrale di garanzia e da SACE, 200 miliardi riguardano l’internazionalizzazione.

In particolare l’intervento messo a punto prevede un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti:

  • Per il 90% dallo Stato;
  • Per il restante 10% da SACE stessa.

In questo modo SACE viene messa nelle condizioni di rispondere alla crescente domanda di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che altrimenti non avrebbe potuto coprire per mancanza di capacità finanziaria e di rilasciare le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni, in nome proprio e per conto dello Stato.

Quando però le garanzie e le coperture assicurative possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE e dal MEF, il loro rilascio deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero.

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