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News - 09/04/2020

Legale d’impresa – Modifiche apportate dal Decreto Liquidità in ambito fallimentare

Di seguito, riportiamo una sintesi delle misure varate in materia di diritto fallimentare dal Governo con il "Decreto Liquidità" Artt. 9-10, a sostegno della continuità delle imprese.

Molte sono le novità introdotte dal Decreto Liquidità in ambito fallimentare.

In particolare le misure intervengono in materia di:

  • concordato preventivo e accordi di ristrutturazione;
  • istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

In relazione al primo intervento, al fine di arginare gli effetti negativi che potrebbero intervenire sull’economia del Paese dalla improcedibilità o dalla risoluzione di procedure finalizzate alla conservazione della continuità aziendale, il Decreto Liquidità ha concesso un allungamento dei termini previsti dalla Legge fallimentare, al fine di favorire la positiva conclusione delle procedure. A tal proposito l’articolo 9 del Decreto 8 aprile 2020, n.23 proroga ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

In relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il Decreto Liquidità prevede la possibilità per il debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale della richiesta di un nuovo termine, non superiore a novanta giorni, per la presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi. È inoltre concesso al debitore di modificare, unilateralmente, i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata.

Infine, la diposizione in esame consente al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali, i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un'ulteriore proroga fino a novanta giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento. L’istanza necessita di un riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può concedere se si basa su concreti e giustificati motivi, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale.

Con riguardo alla seconda area d'intervento e dunque alle istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, il timore della presentazione di numerose istanze di fallimento, senza alcun conseguente effettivo vantaggio per i creditori, ha portato all’introduzione di una temporanea sospensione delle stesse. A tal fine l’articolo 10 del Decreto Liquidità dispone l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sottraendo al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche.

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