Estesa fino al 31.12.2020 l’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva
L’art. 14 del DL 8 aprile 2020 n. 23 estende, fino al 31 dicembre 2020, l’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
Nello specifico sono stati stanziati:
- 30 milioni di euro al suddetto Fondo per prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario;
- 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2020 da parte del Fondo speciale costituito presso l’Istituto per il credito sportivo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario.