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News - 09/04/2020

Fiscale - Il DL Liquidità: tutte le misure fiscali

Il Decreto Liquidità - pubblicato in G.U. del 9 aprile come decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - prevede diversi Interventi di natura fiscale. Leggi un approfondimento sugli Artt. 18-21-22--24-25-26-27-28-30-35

Il Decreto Liquidità, approvato il 7 aprile dal CDM è stato pubblicato questa mattina in G.U. come decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23. 

Prevede diversi Interventi di natura fiscale, al CAPO IV, artt. 18- 35, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Rispetto alle aspettative delle imprese, questo capitolo affronta certamente alcuni tra i temi più urgenti, tuttavia, ad avviso di Confindustria, resta carente delle misure, pur richieste, volte ad accelerare l’utilizzo o il recupero dei crediti di imposta, o di quelle necessarie a garantire ai dipendenti la disponibilità piena di premi o sussidi eccezionalmente erogati, ovvero ancora di misure di semplificazione che alleggeriscano l’operatività delle imprese da compiti e oneri insostenibili, specie in questa fase.

Gli interventi di carattere tributario possono diveidersi in tre grandi gruppi:

a) sui versamenti (artt. 18-21; 26)

b) sugli adempimenti (artt. 22-25); 

c) altri interventi agevolativi: Iva sui farmaci, estensione della detrazione sulla sanificazione a dispositivi e lavori, utili società semplici, ecc. (art. 27-35)

 

a) Versamenti tributari e contributivi


• Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL: i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei fatturati o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei fatturati/corrispettivi deve essere pari almeno al 50%.
I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).
L’intervento mira a mitigare le criticità riscontrate con il precedente provvedimento che, fatta eccezione per le imprese operanti in settori c.d. maggiormente colpiti, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro.

 

• Versamenti IVA soggetti Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio è subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
 

• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari: tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).


• Acconti IRES e IRAP: si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

La misura risponde alle sollecitazioni anche di Confindustria, ma sarebbe stato più opportuno, come Confindustria aveva suggerito, non indicare alcuna condizione o, in alternativa, prevedere un più alto livello di scarto tra quanto versato e quanto dovuto, tenuto conto che l’imprevedibilità degli scenari futuri potrebbe generare errori di stima incolpevoli.
 

• Rimessione in termini per i versamenti: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
 

b) Adempimenti tributari (proroghe e semplificazioni)
 

• Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020: è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile. (art.22)

Per Confindustria si tratta di una risposta a tratti tardiva rispetto a quanto le imprese avevano invocato, in considerazione delle difficoltà amministrative riscontrate a seguito del lockdown disposto a decorrere dal 23 marzo scorso
 

• Ritenute in materia di appalti e forniture: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020. (art.23)

Secondo Confindustria,  ancorché si comprenda l’esigenza di prorogare la validità di tali certificati, potendo essere acquisiti solo recandosi presso gli Uffici, resta discutibile la decisione di mantenere ancora in vita la disciplina introdotta a fine anno; si tratta di una scelta che sembra del tutto ignorare le difficoltà organizzative e finanziarie a cui le imprese stanno andando incontro e l’opportunità di non gravarle ulteriormente di compiti di controllo non loro spettanti.
 

• Benefici prima casa: al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, si dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. (art.24)
 

• Imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre. (art.26)

C) Altre misure fiscali


• IVA cessioni di farmaci: le cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi (art.27) :

- vengono equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione;

- ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi.
 

• Utili distribuiti a società semplici: si interviene sulla disciplina introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio (DL n. 124/2019), i) ricomprendendo nell’ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati; ii) chiarendo le modalità applicative della ritenuta e dell’imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società; iii) disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; iv) definendo un regime transitorio. (art.28)
 

• Credito d’imposta per le spese di sanificazione: la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. (art.30)

 

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