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News - 10/04/2020

Credito - Fondo di garanzia a sostegno di PMI

Approfondimento sulla misura prevista dal Decreto Legge Liquidità (D.L. 8/4 2020)

L’articolo 13 del decreto rafforza l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, sostituendo integralmente quello previsto dall’articolo 49 del DL 18/2020, che viene abrogato, fermi gli effetti sin qui prodotti.

In sintesi, il decreto stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa con le seguenti caratteristiche:

- a titolo gratuito;

- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

- sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

- le percentuali di copertura – definite sentita la Commissione UE e combinando le previsioni dei paragrafi 3.1 e 3.2 del TF – sono le seguenti:

1. 90% senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo (solo ai fini della verifica degli accantonamenti da effettuare per il rischio, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata sulla base del modulo economico-finanziario del suddetto modello. Inoltre, con frequenza bimestrale, in riferimento all’insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia) per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo inferiore a:

- il doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno deve essere attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

 

È stato poi previsto, accogliendo in parte le richieste di Confindustria, che tale garanzia è concessa anche in favore di imprese che:

- presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020, data in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- sono state ammesse, dopo il 31 dicembre 2019, a procedure di carattere non liquidatorio e volte al superamento di situazioni di crisi aziendale, vale a dire concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis del Regio Decreto 267/1942) o accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis del richiamato R.D.), ovvero ancora hanno presentato, sempre dopo la predetta data, un piano attestato di cui all’articolo 67 del richiamato R.D.. Questa previsione è però limitata alla condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le esposizioni di tali imprese non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione sopra indicate e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate).

Sono, in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

 

2. 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con le seguenti caratteristiche: durata fino a 6 anni; inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione; importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario. Per la riassicurazione la percentuale è elevata al 100% e fino al 100% della garanzia dei confidi. Il finanziamento è concesso se l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.

Tali operazioni sono realizzate a un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendimento dei titoli di Stato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20%.

Questa misura si inquadrerà integralmente nella sezione 3.1. del TF e l’aiuto concesso all’impresa – che sarà pari all’ammontare del finanziato trattandosi di una garanzia al 100% – si dedurrà dal plafond di 800mila euro disponibile per singola impresa beneficiaria previsto dalla stessa sezione 3.1.

 

3. 100%, senza valutazione da parte del Fondo, a copertura dei nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800 mila euro. Questa garanzia è così composta: 90% a carico del Fondo (con le caratteristiche di durata e importo indicate al punto successivo) e 10% a carico dei confidi. In proposito va rilevato che la possibilità per i confidi di garantire fino al 100% le operazioni che non siano coperte dal Fondo sino a tale livello è comunque prevista, previa autorizzazione della Commissione, dal comma 4 dell’articolo 13 qui commentato. Anche in questo caso il finanziamento è concesso se l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.

 

4. 80% di copertura (90% di riassicurazione) per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate. Ciò significa che finanziamenti per liquidità di durata superiore a 6 anni potranno comunque essere garantiti all’80% e in questo caso si è fuori dallo schema del TF; ciò significa però che questo aiuto sarà a valere sul de minimis (quello ordinario pari a 200mila euro).

Da segnalare che saranno coperti all’80%, gratuitamente, fino a 5 milioni e per imprese fino a 499 dipendenti anche i finanziamenti per investimenti: in questo caso si tratterà di aiuti in esenzione che non graveranno sul de minimis.

 

Saranno coperti all’80% anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

 

Ulteriori disposizioni riguardano quanto segue:

- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi alla data di presentazione della richiesta e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020. In tali casi, deve essere prevista una riduzione di tasso;

- viene rafforzato significativamente l’intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti, in particolare alzando l’ammontare complessivo dei portafogli garantibili e la quota delle perdite coperte e affidandosi alla valutazione delle banche;

- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

- per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Oggi è già previsto il cumulo entro determinati limiti (valore cauzionale dell’ipoteca non deve superare il complemento a 100 della garanzia del Fondo), va pertanto verificato se tale disposizione comporti il superamento di tali limiti;

- non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni;

- è abrogata la cosiddetta “lettera R”, che in alcune Regioni limita l’intervento del Fondo alla sola controgaranzia a favore dei confidi, dalla data di conversione in legge del decreto;

- le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa;

- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

- sono inoltre previste misure volte a sviluppare il microcredito. In particolare, il DL estende l’operatività del Fondo (con copertura della garanzia pari all’80%) anche ai finanziamenti bancari destinati agli operatori del microcredito. È inoltre incrementato l’ammontare massimo delle operazioni di microcredito da 25 mila a 40 mila euro;

- è prevista la possibilità, sopra richiamata, che i confidi possano coprire fino al 100% i finanziamenti coperti al 90 o all’80% (serve notifica alla Commissione);

- ci sono semplificazioni sul certificato antimafia per velocizzare i tempi di concessione delle garanzie.

 

È in corso la notifica delle misure sopra elencate alla Commissione e per l’effettiva messa in funzione delle stesse sopra elencate, occorrerà attenderne l’autorizzazione. Come ricordato in premessa, quest’ultima si è comunque impegnata a rispondere con la massima tempestività.

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