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News - 11/04/2020

Credito - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - Garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari

Sarà Sace a concedere le garanzie per la liquidità alle imprese, fino a 200 miliardi di cui 30 dedicati a piccole e medie imprese, autonomi e partite Iva che abbiano già usato appieno il ricorso al Fondo di garanzia per le Pmi.

L’articolo 1 del decreto Liquidità prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.  L’impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 devono essere destinati alle PMI. La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni (si tratta di condizioni che replicano quelle previste dal paragrafo 3.2 del Temporary Framework):

- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di preammortamento;

- l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019 e non avere esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice alla data del 29 febbraio 2020;

- l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra i seguenti valori (calcolati su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo): 

  1. 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 (riferito all’Italia), come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
  2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (sostenuti in Italia), come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Ai fini della verifica dei suddetti limiti, qualora l’impresa (o, a livello consolidato, il gruppo a cui appartiene) sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia ai sensi dell’articolo 1 del decreto ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

- la garanzia è:

  • pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi (su base consolidata); 
  • pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata); 
  • pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);

le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a: 

  • per le PMI, 0,25% dell’importo garantito il primo anno, 0,50% dell’importo garantito il secondo e terzo anno, 1% dell’importo garantito i restanti anni; 
  • per le altre imprese, 0,50% dell’importo garantito il primo anno, 1% dell’importo garantito il secondo e terzo anno, 2% dell’importo garantito i restanti anni;

le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia;

- la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto. Il soggetto finanziatore deve comunque dimostrare alla data di concessione del finanziamento che l’ammontare complessivo delle esposizioni dell’impresa nei suoi confronti è superiore a quello precedente all’entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date;

- il finanziamento garantito deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.  

- la garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio (cd. Basilea compliant). Inoltre, è prevista una garanzia dello Stato – anch’essa a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile – sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui sopra.

Il decreto prevede che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di:

non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (impegno che riguarda ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene). Andrà valutata l’opportunità di specificare tale disposizione, anche per evitare il rischio di spiazzare operazioni infragruppo finalizzate alla gestione di flussi finanziari;

gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Quanto al meccanismo di concessione della garanzia si prevede quanto segue:

- per i finanziamenti alle imprese con meno di 5mila dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi è prevista una procedura semplificata:

  • l’impresa fa specifica richiesta al soggetto finanziatore, che può anche lavorare in modo coordinato con altri finanziatori; o se il soggetto finanziatore delibera positivamente l’erogazione del finanziamento, ne dà comunicazione a SACE, che dopo le opportune verifiche, rilascia la garanzia;
  • successivamente può essere erogato il finanziamento; 

- per i finanziamenti alle imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato superiore a 1,5  miliardi (si stima una platea di circa 150 imprese) e per finanziamenti superiori a 375 milioni di euro, la decisione del rilascio della garanzia è subordinata anche alla decisione assunta con decreto del MEF di concerto con il MISE, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE, che verifica che l’impresa beneficiaria svolga in Italia un ruolo in una delle seguenti aree: contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture strategiche, impatto sui livelli occupazionali, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva. Il decreto può anche stabilire una percentuale di copertura superiore in base all’impegno assunto dall’impresa. Andrà verificata la possibilità di snellire questa procedura con l’obiettivo di assicurare tempi rapidi e la più ampia applicazione dell’intervento.

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