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News - 15/04/2020

Fiscale - Premio 100 euro ai lavoratori dipendenti

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per il calcolo del premio di 100 euro da erogare ai dipendenti (Risoluzione n.18/E del 9 aprile 2020)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni per il calcolo del premio ai lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 63 del Decreto “Cura Italia”. In particolare, il Decreto ha previsto nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa, fisicamente all’interno dell’azienda, nel mese di marzo 2020 e che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro, il riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese.

Al fine di supportare le imprese nel calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione del bonus, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta dapprima con la circolare n.8/E del 3 aprile 2020, la quale ha fornito un metodo basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili.

Successivamente, in alternativa al suindicato criterio, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, l’Agenza con risoluzione n.18/E/2020 ha prospettato un ulteriore criterio di calcolo, dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo (indipendentemente dal numero di ore prestate) e i giorni lavorabili, in base a quanto previsto dal contratto collettivo ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Il criterio appena illustrato trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori part time. A tal proposito, nella risoluzione n.18/E/2020 l’AdE ha precisato che “anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili”. Pertanto, il premio di 100 euro spetta nella sua complesso al lavoratore, che abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in regime di full time o di part time. Inoltre, nell’ipotesi in cui lavoratore abbia più contratti part time, fermo restando il limite massimo di 100 euro, il premio deve essere erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore e, a tal fine, quest’ultimo dichiarerà al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Coerentemente con la ratio della norma, individuata nell’esigenza di contemperare il disagio del lavoratore nel prestare la propria attività lavorativa in azienda in questo periodo, nella risoluzione da ultimo richiamata, l’Agenzia ha confermato che il bonus verrà erogato anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità “smart working” o i lavoratori che sono stati assenti per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Il bonus così determinato è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Inoltre, secondo quanto previsto dalla circolare n.8/E/2020, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente, pena la mancata erogazione del premio.

I sostituti dovranno recuperare in compensazione orizzontale il premio anticipato al dipendente mediante F24 o F24EP, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Al tal fine, con la risoluzione n.17/E/2020 sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699”, e, per il modello F24 enti pubblici (F24 EP), il codice “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Alleghiamo la risoluzione n.18/E/2020, che fornisce alcuni esempi pratici, utili alla corretta applicazione del premio.

 

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