Imposta di Registro
1) Registro – avvisi di liquidazione derivanti da controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni campione unico
QUESITO: La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori si applica anche agli avvisi di liquidazione derivanti dal controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni Campione Unico?
RISPOSTA: Il controllo formale degli atti agevolati ai fini dell’imposta di registro prevede l’appuramento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni in base alla tipologia di agevolazione fiscale richiesta in sede di stipula di un atto. Ciò premesso, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67 del Decreto si applica anche agli avvisi di liquidazione che scaturiscono dal controllo sulla spettanza delle agevolazioni, in quanto trattasi di atti impositivi emessi a fronte di un’attività di controllo.
2) Imposta di Registro: Avvisi di liquidazione da controllo della corretta liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata e da controllo congruità e tempestività dei versamenti per annualità successive dei contratti di locazione
QUESITO: La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori si applica anche agli avvisi di liquidazione derivanti dal controllo della corretta liquidazione degli atti registrati sia in forma pubblica sia in forma privata e dal controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione?
RISPOSTA: L’articolo 67, comma 1, del Decreto, prevede che «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».
Al riguardo, si ritiene che l’attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell’articolo 67 del Decreto. Ciò premesso, si precisa che - per quanto detto nel paragrafo 2.4 - non operi alcuna sospensione del versamento chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, che non rientrino tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.