Facciamo seguito alle nostre precedenti notizie sul tema per riportarvi alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 3 aprile 2020.
In particolare la circolare, tra i differenti temi trattati, offre alcuni chiarimenti riguardo le ritenute da compensi per lavoro autonomo o provvigioni degli agenti precisando che Per i professionisti e gli agenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (riferiti al periodo di imposta 2019), le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Dovranno quindi ricorrere congiuntamente due condizioni:
- nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
- nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, dichiarando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.
Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (Cfr. “Specifiche tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922).
Inoltre, qualora i contribuenti abbiano adeguato i ricavi o i compensi agli ISA, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di 400.000 euro individuato dalla norma.
Le ritenute sospese dovranno essere effettuate direttamente dai percipienti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.
Per quanto concerne i termini per la redazione di inventari il Decreto Curaitalia non sospende i termini per la redazione degli inventari, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti di natura fiscale.
Sul tema del versamento delle ritenute del personale degli enti locali si precisa che la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute IRPEF e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 del Decreto (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.).
Nell’ambito degli obblighi di comunicazione degli oneri per la dichiarazione precompilata si confermano le tempistiche già definite in quanto le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo; per il 2020, 9 marzo, cadendo il 7 nella giornata sabato) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal decreto legge n. 9/2020 e quest'ultima scadenza è stata confermata dal Decreto.
Sul tema della richiesta di documentazione in sede di controllo formale viene chiarito che la sospensione degli adempimenti, diversa dai versamenti prevista dall'articolo 62, comma 1, del Decreto si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020.
Sull’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di comodato o di locazione viene precisato che se il termine per effettuare la registrazione cade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.
Se il contribuente si avvale della sospensione, la stessa si estende anche al correlato versamento dell’imposta di registro.
Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta
Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.
Per quanto concerne la proroga dei versamenti in scadenza il 16 marzo per le aziende del servizio sanitario nazionale il versamento dell’IRAP dovuto, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga al 20 marzo 2020.