Vi segnaliamo la circolare direttoriale del Mise che contiene disposizioni operative per disciplinare le varie tipologie di sospensione temporanea (totale o parziale) ovvero le rimodulazioni delle attività dei progetti presentati nell’ambito dei bandi a valere sul:
Tra le misure interessate, ad esempio, anche l’Accordo per l’Innovazione.
Nella circolare sono indicati gli aspetti relativi ai costi ammissibili nel periodo di fermo o di riduzione parziale delle attività nonché l'ammissibilità dei costi del personale in smart working.
In particolare, nei casi in cui l’attuale situazione abbia comportato una chiusura e/o un rallentamento delle attività, ai fini dell’avvio, svolgimento o completamento dei programmi di ricerca e sviluppo, è facoltà del soggetto beneficiario richiedere al MISE una sospensione delle attività di progetto per le ragioni straordinarie legate all’emergenza epidemiologica e alle disposizioni di contenimento della stessa.
La sospensione può essere relativa al periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 luglio 2020 ed esteso anche in relazione a future disposizioni governative e dell’effettiva maturazione dell’impossibilità a portare avanti il progetto.
La richiesta della sospensione straordinaria è facoltativa e deve essere comunicata al MISE secondo il modello presente nella circolare allegata con la previsione dei termini di sospensione fino al 31 luglio 2020.
Potrà essere reiterata una seconda richiesta a seguito dell’eventuale protrarsi dello stato di emergenza.
Il MISE approverà automaticamente tali richieste inserendole nella piattaforma FCS.
Il periodo di sospensione straordinaria del progetto non concorre al computo dei termini di realizzazione già approvati.
Nel caso di chiusura non è rendicontabile nessuna spesa riferita ad attività di progetto svolte nel periodo di sospensione, mentre nell’ipotesi del rallentamento delle attività potranno essere rendicontate unicamente le spese di personale, comprensive delle relative spese generali e le consulenze.
Successivamente al periodo di sospensione, resta ferma la possibilità di richiedere la proroga del termine di ultimazione del progetto come previsto da normativa, nel limite di 12 mesi, se non già richiesta, per cause comprovate.
Nei casi in cui, invece, la situazione attuale abbia comportato la necessità di una riduzione e/o variazione delle attività progettuali nei programmi di ricerca e sviluppo, si ricorda che la normativa prevede la facoltà di richiedere una rimodulazione delle spese e/o delle attività e/o degli obiettivi realizzativi del progetto.
Non sono ammesse spese per lo “smart working” del personale trasferito o assegnato temporaneamente all’unità produttiva in cui si svolge il progetto agevolato.
La modalità di lavoro in “smart working” dovrà essere prevista dalla regolamentazione aziendale di riferimento e svolta nel rispetto della normativa applicabile di carattere generale, ovvero attivata in conformità alle disposizioni straordinarie previste a fronte dell’emergenza epidemiologica.