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News - 23/04/2020

Appalti - Indicazioni dell'ANAC per lo svolgimento delle procedure di gara durante l’emergenza sanitaria da coronavirus

Con Delibera n.312 del 9 aprile l'ANAC fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti, al fine di garantire l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.

L'articolo 103, comma 1 del Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prorogata al 15 maggio dall’articolo 37 del D.L. Liquidità. La norma in esame sebbene non operi un riferimento espresso alle procedure di gara, tuttavia appare applicabile anche alle procedure di selezione del contraente, posto che anch’esse sono annoverabili nell’ambito dei procedimenti amministrativi. Ad avviso dell’ANAC l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi comporterebbe, tuttavia, il grave rischio di una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale. Al fine di scongiurare una simile conseguenza, con Delibera n.312 del 9 aprile, l’ANAC è intervenuta fornendo indicazioni omogenee sui comportamenti che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus. A tal proposito: 

  • con riferimento alle procedure di gara non ancora avviate, l’ANAC prevede la possibilità per le Stazioni appaltanti di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate e precisa che in linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare solo quelle ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
  • Per le procedure in corso di svolgimento, l’ANAC ritiene necessario che le Stazioni appaltanti garantiscano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, l’ANAC chiarisce che le Stazioni appaltanti devono dare atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 e della nuova scadenza dei termini già assegnati. La sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta. Inoltre, è prevista la possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinare la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, dovendo in tal caso precisare per quali termini resta ferma l’applicazione del citato articolo 103. L’ANAC precisa che tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. L’Autorità ha inoltre affermato che possono essere concesse proroghe e/o differimenti ulteriori, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria. Infine è prevista la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche, di effettuare sedute pubbliche a distanza, di evitare il sopralluogo nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario, di svolgere le sedute riservate della Commissione giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto, di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.
  • Con riferimento alla fase di esecuzione del contratto, l’ANAC ha precisato che il comma 6-bis dellarticolo 3, D.L. 6/2020 in forza del quale il rispetto delle misure di contenimento del contagio deve essere valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

 

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