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News - 24/04/2020

Fiscale - Trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (DL Liquidità)

Chiarimenti forniti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 13 aprile 2020

Con l’art. 27 del Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità") vengono introdotti vantaggi fiscali per i soggetti esercenti attività d’impresa che effettuano cessioni gratuite di medicinali ad uso compassionevole, autorizzate dal competente Comitato Etico nei confronti delle strutture ospedaliere che partecipano alla sperimentazione clinica.

Scopo della norma è quello di agevolare le aziende che offrono il loro aiuto in una fase in cui, non essendo ancora conosciuta una cura specifica per contrastare la malattia, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole.

La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA, la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

 

Pertanto, l’Agenzia precisa che nell’ambito di dette cessioni vada riconosciuto:

 

- ai fini Iva, l’esercizio del diritto alla detrazione relativa all’acquisto anche in deroga ai principi generali; la relazione, infatti, ricorda che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell’IVA.

Ciò posto, nelle situazioni oggetto della previsione in esame, le imprese non stanno cedendo (a titolo gratuito) un bene idoneo ad essere commercializzato tout court per le patologie verso cui sarà somministrato, bensì stanno cedendo gratuitamente farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole;

- ai fini delle imposte dirette, la deduzione dei costi sostenuti al momento del loro acquisto.

 

Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, il valore normale dei beni ceduti non concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa, mentre il costo sostenuto per il loro acquisto concorrerà alla formazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui si verifica l’estromissione.

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