Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020, di cui all’articolo 22 del Decreto Liquidità. Quest’ultimo, in particolare, ha differito dal 31 marzo al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, l'articolo in esame prevede l’esenzione dalla sanzione per la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche, purché le stesse vengano inviate entro il 30 aprile.
L’Agenzia nella circolare osserva come la disposizione in esame risponde non solo all’esigenza di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ma anche di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.
Inoltre, per le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate conferma che la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il termine di presentazione del modello 770/2020, cioè entro il 31 ottobre 2020, che slitta al 2 novembre 2020, cadendo il 31 ottobre di sabato.