E’ in vigore dal 30.04.2020 la legge di conversione del DL Cura Italia, che prevede diverse misure in campo ambientale, tra le quali la proroga di validità delle autorizzazioni e dei certificati ambientali, per i termini delle comunicazioni sui rifiuti e misure per il deposito temporaneo di rifiuti.
Legge di conversione del DL Cura Italia e sua entrata in vigore
Su indicazione di Federchimica si comunica che è in vigore dal 30 aprile la legge di conversione del cd. DL Cura Italia che, tra le diverse misure straordinarie per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e il sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede misure specifiche in campo ambientale.
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)
È confermato il comma 1 dell’articolo 103, in base al quale non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (ora 15 maggio 2020 secondo il cd. DL Liquidità nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
È riformulato il comma 2 dell’articolo, prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (precedentemente 15 aprile 2020), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (precedentemente fino al 15 giugno 2020). Con la riformulazione è stato precisato che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le segnalazioni certificate di inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Rinvio delle scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)
È confermata la proroga al 30 giugno 2020 per i termini relativi alle comunicazioni sui rifiuti, ovvero:
Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis)
È introdotto l’articolo 113-bis, per il quale il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino al doppio del quantitativo massimo consentito, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.