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News - 05/05/2020

Lavoro - Contratti di lavoro: Ccnl chimico farmaceutico. Conversione del DL #CuraItalia: proroghe e altre disposizioni di interesse ambientale.

In allegato la legge 24 aprile 2020 n. 27 e testo coordinato DL

E’ in vigore dal 30.04.2020 la legge di conversione del DL Cura Italia, che prevede diverse misure in campo ambientale, tra le quali la proroga di validità delle autorizzazioni e dei certificati ambientali, per i termini delle comunicazioni sui rifiuti e misure per il deposito temporaneo di rifiuti.

 

 

Legge di conversione del DL Cura Italia e sua entrata in vigore

Su indicazione di Federchimica si comunica che è in vigore dal 30 aprile la legge di conversione del cd. DL Cura Italia che, tra le diverse misure straordinarie per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e il sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede misure specifiche in campo ambientale.

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)

È confermato il comma 1 dell’articolo 103, in base al quale non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (ora 15 maggio 2020 secondo il cd. DL Liquidità nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

 

È riformulato il comma 2 dell’articolo, prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (precedentemente 15 aprile 2020), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (precedentemente fino al 15 giugno 2020). Con la riformulazione è stato precisato che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le segnalazioni certificate di inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

 

Rinvio delle scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

È confermata la proroga al 30 giugno 2020 per i termini relativi alle comunicazioni sui rifiuti, ovvero:

  • presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione annuale delle quantità di RAEE trattate da parte dei titolari degli impianti di trattamento;
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

 

Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis)

È introdotto l’articolo 113-bis, per il quale il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino al doppio del quantitativo massimo consentito, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

 

 

 

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