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News - 06/05/2020

Privacy - FAQ del Garante privacy sui trattamenti dei dati personali in ambito lavorativo

Il Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le FAQ sulle questioni privacy nell'ambito dell'emergenza COVID-19

Il Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le FAQ sulle questioni privacy nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Una sezione delle FAQ è dedicata ai trattamenti dei dati personali in ambito lavorativo (v. allegato) e i relativi contenuti confermano gli orientamenti indicati nei Protocolli di sicurezza anti-contagio e le istruzioni fornite da Confindustria per al riguardo.

Di seguito, una sintesi delle principali questioni affrontate nelle FAQ dell’Autorità.

Rilevazione della temperatura (FAQ 1): i Protocolli di sicurezza anti-contagio prescrivono quale misura precauzionale la rilevazione della temperatura corporea del personale e degli altri visitatori ai fini dell’accesso ai locali e alle sedi aziendali, pertanto, l’attività deve intendersi consentita. Tuttavia, considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando associata all’identità di un soggetto, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura rilevata. Tuttavia, è consentito registrare il superamento della soglia stabilita (e no la specifica temperatura rilevata) solo per il personale e solo quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. La registrazione di regola non è ammessa per i clienti (es. nell’ambito della grande distribuzione) o dei visitatori occasionali per i quali, in via generale, non necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

Informazioni in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 (FAQ 2): i Protocolli di sicurezza anti-contagio precludono l’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Pertanto, è legittimo richiedere al personale e a soggetti terzi (es. visitatori e utenti) una dichiarazione che attesti tali circostanze. In ogni caso, dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Trattamenti che coinvolgono il medico competente (FAQ 4): durante l’emergenza permane in capo al medico competente il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. In ogni caso, nell’ambito dei Protocolli di sicurezza anti-contagio, gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale e il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. Sul punto, i Protocolli di sicurezza anti-contagio prevedono anche che, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, il medico competente segnali al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”. Al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente può segnalare al datore di lavoro casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, il medico competente dovrà limitarsi a un alert di fragilità, non potendo comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore. Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà trattare i dati dei dipendenti nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Comunicazione dell’identità del personale positivo al COVID-19 (FAQ 5 e 6): la comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti. Pertanto, in base al quadro normativo nazionale, il datore di lavoro deve/può comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi. Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto né in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né in favore degli altri dipendenti

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