Con riferimento al calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuti per l’anno 2020, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.9/E/2020 conferma quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Liquidità, il quale favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.
Pertanto, grazie alla previsione del Decreto Liquidità, i contribuenti potranno procedere al calcolo dell’acconto sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Tuttavia, soltanto per il periodo d’imposta 2020, il Decreto ha previsto la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che la disposizione esame, prevista esplicitamente per le imposte IRPEF, IRES e IRAP, risulta estendibile anche:
Nella circolare in esame l’Agenzia ha poi dato risposta ha due quesiti, attinenti il primo al ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento e il secondo in tema di acconti successivi a quelli di giugno 2020. In merito al primo punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile applicare il ravvedimento operoso, a condizione che non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento.
Quanto al secondo quesito, concernente l’ipotesi di estensione del campo di applicazione dell’articolo 20 del Decreto Liquidità anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020, l’Agenzia ha chiarito che la norma riguarda entrambe le rate dovute per l’anno d’imposta 2020, come confermato anche dalla relazione tecnica e illustrativa al Decreto.