Con la circolare n.11/E 2020 l'Agenzia delle Entrate precisa che la sospensione degli adempimenti tributari prevista dall'articolo 62 comma 1 del Decreto "Cura Italia", che ricomprende anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA, si applica anche ai soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, a norma dell’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e a coloro che si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell’articolo 35-ter dello stesso Decreto. Anche per tali soggetti, quindi, il termine ordinario del 30 aprile è differito al 30 giugno prossimo. La circolare conferma, inoltre che il differimento al 30 giugno del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA si applica anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, posto che, ai sensi dell’articolo 7, lettera d) del dPR n. 633 del 1972, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
L’Agenzia conferma che tale soluzione appare in linea con la finalità della norma, tesa a non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell’attuale emergenza sanitaria.